Provvedimento ISVAP n. 2590 8/02/08 - modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 4

Provvedimento ISVAP n. 2590 8/02/08 - modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 4

Il Provvedimento reca modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, relative alla specifica materia dell’assicurazione obbligatoria RC Auto

Provvedimento ISVAP n. 2590 8/02/08 - modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 4

Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio

Le nuove disposizioni della legge n. 40/2007 modificano in modo significativo i presupposti che consentono l’applicazione del malus da parte delle imprese.


L’articolo 5, comma 2, nell’inserire il comma 4-ter all’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni, prevede che le imprese “non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”. Si prevede, altresì, che “ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.”.


Alla luce di tali previsioni, l’articolo 1 del Provvedimento apporta le necessarie modifiche all’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 4, relativo al contenuto dell’attestato di rischio, al fine di fornire indicazioni alle imprese circa gli elementi che dovranno essere presenti nell’attestazione per adeguarsi alle nuove regole.


Considerato che la possibilità di applicare la variazione di classe di merito viene ora esplicitamente ricollegata dalla legge alla sola “liquidazione effettuata in relazione al danno”, ne deriva che le imprese non potranno più procedere a tale variazione nei casi di appostazione a riserva di un sinistro, ma solo nei casi in cui sia stato effettuato un pagamento, totale o parziale, a titolo di risarcimento del danno.


Di conseguenza, nell’attestazione del rischio dovranno essere indicati i soli sinistri che abbiano dato luogo ad un pagamento, a titolo anche parziale, e non anche quelli per i quali sia stata appostata riserva.


Al riguardo pare opportuno precisare che il termine “liquidazione” utilizzato dalla legge n. 40/2007 va inteso correttamente nel significato di pagamento del danno e non già nel senso, spesso ricorrente nel linguaggio assicurativo, di accertamento del valore del sinistro.
Il provvedimento chiarisce altresì che, in caso di applicazione della penalizzazione contrattuale a seguito di pagamento parziale, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non consentono alle imprese l’applicazione di ulteriori penalizzazioni .


Il Provvedimento chiarisce, inoltre, che per “responsabilità principale” deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.


In presenza di concorso di colpa “paritario”, cioè nel caso in cui la responsabilità sia attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini dell’eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.
Per il computo delle responsabilità ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%.


In ordine all’arco temporale da prendere in esame per il computo delle responsabilità parziali ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, le imprese dovranno fare riferimento ad un periodo coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, in coerenza con l’attuale orizzonte temporale considerato per la valorizzazione della sinistralità pregressa.
Si prevede, infine, che, nel caso di stipula del contratto ai sensi dell’articolo 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni , introdotto dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 40/20071, l’attestazione sullo stato del rischio dovrà contenere la relativa indicazione, al fine di consentire, presso il medesimo o altro assicuratore, una trasparente applicazione del beneficio relativo alla classificazione del contratto in caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario o di un familiare convivente. Si precisa al riguardo che tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.


Sempre in tema di attestazione sullo stato del rischio, l’articolo 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di recepimento della V direttiva r.c. auto, all'articolo 134 del Codice ha inserito il comma 1 bis in base al quale i contraenti hanno diritto di esigere “in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta”, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni secondo le modalità' stabilite dall'ISVAP con Regolamento.


La novità contenuta nella norma consiste nella possibilità di richiedere non solo alla scadenza ma anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale l’attestazione sullo stato del rischio e nella previsione di un termine (quindici giorni) entro il quale l’impresa è tenuta a rilasciare il documento in parola.


In relazione a tale disposizione, il Provvedimento non interviene ad apportare alcuna modifica sostanziale al Regolamento n. 4, dal momento che nessuna novità la norma di legge introduce in ordine al contenuto informativo dell’attestato che in caso di richiesta verrà consegnato al contraente durante lo svolgimento del rapporto contrattuale: il documento, infatti, sarà quello relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con l’indicazione quindi dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi. In altri  termini l’attestato consegnato in corso di contratto non può fotografare la sinistrosità in tempo reale: la ragione tecnica di ciò risiede nel fatto che il periodo di osservazione dei sinistri ai fini della tariffazione del rischio ha una durata prestabilita (inizia a decorrere dalla data di decorrenza del contratto e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento n. 4).


La possibilità di richiedere l’attestato di rischio durante lo svolgimento del rapporto contrattuale può rivestire una utilità pratica in relazione alla possibilità, introdotta dalla legge n. 40/2007 di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato.
Ai soli fini di chiarezza e coerenza sistemica, il Provvedimento integra il comma 1 dell’articolo 4 con la previsione del caso in questione.

Periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio

L’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.


In relazione a tali fattispecie la norma prevede in sostanza che per i cinque anni successivi al suo rilascio l’attestato di rischio conseguito conserva la propria validità ai fini della valorizzazione della pregressa sinistrosità e quindi della conservazione della classe di merito maturata in sede di stipula di un nuovo contratto riferito o al medesimo veicolo (in relazione alle ipotesi di sospensione e mancato rinnovo) o ad altro veicolo acquistato dal medesimo assicurato (in relazione ai casi di cessazione del rischio).


In considerazione di tale nuova disposizione, l’articolo 1, comma 4 del Provvedimento apporta le conseguenti modifiche all’articolo 8 del Regolamento n. 4, estendendo la validità dell’attestato di rischio fino a cinque anni.


In particolare si prevede che, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Conservazione della classe di merito

L’articolo 8, comma 5, del Regolamento n. 4 dispone che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo, l’assicuratore utilizzi le informazioni contenute nell’attestato di rischio di tale veicolo (e la relativa classe CU) per classificare il contratto relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma solo “nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà”.


L’articolo 1, comma 4, del Provvedimento modifica tale disposizione riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito anche nel caso in cui il veicolo sostituito sia già in proprietà dell’assicurato.

 Allegati al Regolamento n. 4

Coerentemente con quanto rappresentato ai punti precedenti, l’articolo 2 del Provvedimento adegua il testo dell’allegato 1 al Regolamento n. 4, con una formulazione più precisa riguardo al termine per la disdetta, e quello dell’allegato 2, relativamente ai criteri ed alla disciplina della classe di merito di  conversione universale (CU).

Entrata in vigore

Ai fini della determinazione della data di entrata in vigore del Provvedimento, l’Autorità ha preso in considerazione l’interesse dei consumatori e l’impatto delle nuove disposizioni relative al contenuto dell’attestato di rischio sui sistemi informativi ed amministrativi aziendali segnalato in sede di pubblica consultazione. 

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