Provvedimento IVASS n.86/2019: procedura delle sanzioni amm. e pecuniarie

Provvedimento IVASS n.86/2019: procedura delle sanzioni amm. e pecuniarie

L'IVASS pubblica il Provvedimento n.86 del 14 maggio 2019 che va a modificare il Regolamento 39/2018 e il Regolamento 1/2013, colmando il vuoto normativo in merito alle procedure sanzionatorie amministrative e pecuniarie.

Provvedimento n.86 del 14 maggio 2019: relazione al Provvedimento IVASS

Il 14 maggio 2019 l'IVASS emana il Provvedimento n.86 che descrive le procedure delle sanzioni amministrative e pecuniare. Il seguente Provvedimento IVASS va a modificare il Regolamento 1 del 2013 e il 39 del 2018.

Il Provvedimento intende dare attuazione alla pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato l’art. 10 del Regolamento IVASS n. 1/2013, in cui non prevede il cosiddetto "contraddittorio rafforzato", per cui l'organo che ha ricevuto la relazione istruttoria, è competente a imporre la sanzione.

Il Provvedimento n.86 da concretezza alla norma, appoggiando il spiegando di "contraddittorio rafforzato" previsto anche nell'ultimo Regolamento n.39/2018 e estende il concetto anche alle fattispecie che ne erano escluse: in tal modo vengono ulteriormente ampliate le prerogative difensive dei destinatari delle contestazioni estendendo la portata applicativa della citata pronuncia del Consiglio di Stato anche a fattispecie da essa non contemplate.

Secondo il Provvedimento n.86, e le relative sentenze rimangano pubblicati sul sito internet dell’Istituto per cinque anni.

Il Provvedimento prevede per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2018:

 - per l’ipotesi di contestazioni già notificate, la possibilità per i destinatari delle contestazioni medesime (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori controdeduzioni scritte all’organo competente all’adozione della sanzione a condizione che essi abbiano precedentemente svolto difese scritte e/o partecipato all’audizione;

- per i procedimenti ancora da avviare, che nell’atto di contestazione sia data apposita evidenza della possibilità di cui al precedente alinea e della decadenza conseguente al mancato esercizio delle prerogative difensive in corso di procedimento;

- per i procedimenti in corso, una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa, ove scaduti, al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista. In tal caso, il termine per l’esercizio delle prerogative difensive decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Al riguardo, relativamente alle violazioni in materia di antiriciclaggio è stato introdotto altresì:

- nel Regolamento n. 1/2013, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nonché dell’esito della stessa;

- nel Regolamento n. 39/2018, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.

Tali previsioni sono volte a dare attuazione alla citata normativa antiriciclaggio (in particolare all’art. 66, comma 2), nonché a conformare la pubblicità relativa all’attività sanzionatoria dell’Istituto ai principi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR - General Data Protection Regulation) secondo cui i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e sussiste il diritto alla cancellazione tra l’altro qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali siano stati raccolti.

Da ultimo, va evidenziato che le disposizioni del presente provvedimento non comportano alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati - avendo esclusivamente una portata ampliativa dei loro diritti - e implicano adempimenti e/o costi aggiuntivi unicamente in capo ad IVASS.

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