L’IVASS pubblica il 27 aprile il Regolamento IVASS 47 in merito alle disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione).
Regolamento IVASS 47: disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento
Il Regolamento IVASS 47/2021 detta le disposizioni in merito al contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 223-ter del Codice delle assicurazioni private -CAP.
Il Regolamento definisci quali profili devono attuare questo tipo di processo.
A seguito delle disposizioni della Direttiva Solvency II, il CAP contempla un termine per la presentazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento, in due mesi e in un mese a decorrere dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisiti Patrimoniale Minimo.
Con questo Regolamento viene ripristinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisiti Patrimoniale Minimo entro sei mesi ed entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza degli stessi (articoli 222, comma 2-bis, 222-bis, comma 2, e 227, comma 3, del CAP).
I termini erano definiti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, secondo il regime di Solvency I; con l’arrivo della Solvency II, si interviene per modificare il Regolamento IVASS.
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