In quali casi non è necessaria la preventiva formazione iniziale?

In quali casi non è necessaria la preventiva formazione iniziale?

Ai fini dell’iscrizione nella sezione E del RUI, quale collaboratore di un intermediario, non è necessaria la preventiva formazione iniziale di cui all’art. 86 del Regolamento n. 40/2018 per chi è già in possesso del requisito di professionalità necessario per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, ossia:

chi è stato iscritto nella sezione A o B del RUI;
chi ha superato la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, di cui all’art. 84 del Regolamento , ancorché non abbia mai chiesto l’iscrizione nel Registro;
chi era iscritto nell’abrogato Albo agenti o nell’abrogato Albo broker alla data del 1 gennaio 2007 ancorché non abbia mai chiesto il passaggio nel Registro.
Nei casi sopra indicati, il soggetto risulta in possesso delle necessarie cognizioni e capacità professionali per l’iscrizione nella sezione E.
Si conferma l’opportunità, ai fini dell’iscrizione, di conseguire una formazione sui prodotti assicurativi che si andranno a distribuire.

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