
CHANGE OF VOYAGE Atto volontario consentito per contratto all’armatore che destina la nave ad un porto diverso da quello originariamente stabilito. In caso di danni o perdita, l’assicuratore della merce sarà liberato dall’obbligo di provvedere al risarcimento, salvo che l’assicurato lo abbia informato appena appresa la notizia del cambiamento ed abbia corrisposto l’eventuale maggior premio dovuto.



