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ESCLUSIVA (DIRITTO DI)

EXCLUSIVITY (RIGHT OF) Nel contratto di agenzia in generale, e di agenzia di assicurazione in particolare, l’esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto, come tale derogabile per accordo tra le parti, che si concretizza nel reciproco - oppure unilaterale - obbligo di non assumere incarichi e/o svolgere attività diretta o indiretta in una determinata zona per conto, o in favore, o mediante altri soggetti. In effetti, tanto il Codice civile, quanto l’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione definiscono l’esclusiva descrivendone i contenuti, in senso negativo, mediante l’elencazione delle attività non consentite. Quindi - il diritto di esclusiva dell’agente consiste nel divieto per l’impresa di nominare, nella zona ad esso assegnata e per gli stessi Rami assicurativi, altri agenti

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