
È lo stato d'insolvenza, dichiarato con sentenza, in cui versa l'imprenditore quando non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne il contratto di assicurazione la legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267 art. 82) prevede: "Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento".



