
SEIZURE Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, a seguito della stipula di una polizza Vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva. Sono comunque salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.



