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SPESE DI RESISTENZA

Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle pretese del danneggiato. Nella R.C. , sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in proporzione ad esso. Se l'entità del danno reclamato dal danneggiato supera il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi. (art. 1917 C.c.).

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