
THE TREATY OF ROME Il trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., prevedeva nell’ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all’assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l’assicurazione Vita.



