Per rispondere alle richieste, l'IVASS - Istituto di vigilanza per le Assicurazioni - integra i chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'applicazione della Misura Transitoria sulle Riserve Tecniche (la cosiddetta MTRT), prevista nel Regolamento IVASS n.16/2016.
Dopo le numerose richieste dal mercato assicurativo, l'IVASS ha deciso di rispondere a queste perplessità pubblicando delle risposte ufficiali in un comunicato.
Le tre domande vertono su:
- Risk Appetite Framework, politica di gestione dei rischi e distribuzione dei dividendi;
- Verifica periodica della misura transitoria e nuove istanze;
- Interazione misure LTG e MTRT.
1) Risk Appetite Framework, politica di gestione dei rischi e distribuzione dei dividendi.
IVASS nel paragrafo 2 dell’allegato 1 al Chiarimento specifica che “Al fine di assicurare nel continuo un livello di solvibilità coerente con il complesso dei rischi assunti, l’Organo amministrativo – nel definire la propensione al rischio dell’impresa – deve tener conto degli impatti derivanti dall’adozione della MTRT. La politica scritta di gestione dei rischi prevista dall’art. 30, comma 5, del CAP dovrà tenere conto degli effetti dell’utilizzo della MTRT. Inoltre nel paragrafo 4 del citato allegato 1 al Chiarimento IVASS specifica che “Nel caso in cui l’impresa che applica la MTRT rilevi che senza l’applicazione della misura i fondi propri non consentirebbero di rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l’IVASS ed elabora il piano di transizione ai sensi dell’art. 344-undecies del CAP”.
Viene chiesto di chiarire se:
a) nel caso in cui la misura rientri nella politica di gestione dei rischi, la compagnia, previo un passaggio in CDA, possa decidere di considerare quali vincolanti per la politica i soli limiti di solvibilità che incorporano la componente MTRT;
b) in caso di sforamento dei limiti sui solvency ratio, misurati senza l’apporto della MTRT, sia consentito un periodo di tolleranza (per esempio 6 mesi) durante il quale le imprese non sono obbligate ad attivare le azioni di recovery previste dal RAF.
L’IVASS chiarisce che:
in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica l’IVASS potrà valutare la possibilità, sulla base della situazione patrimoniale, del profilo di rischio, degli obiettivi strategici dell’impresa, di consentire la possibilità di utilizzare, previa delibera dell’organo amministrativo che ne fissa i termini di utilizzo, un periodo di tolleranza massimo di 4 mesi sui limiti intermedi (esclusa quindi la soglia di tolleranza inferiore c.d. hard limit) – calcolati senza tener conto del beneficio derivante dalla MTRT – definiti dall’impresa nell’ambito del sistema degli obiettivi di rischio di cui all’art. 5, comma 2, lettera e) del Regolamento n. 38/2018. L’organo amministrativo deve comunque valutare, nel caso di inosservanza dei limiti, l’adozione degli interventi che dovessero essere necessari ai fini di salvaguardare nel continuo la solvibilità aziendale. Si ribadisce infine quanto già specificato dal Chiarimento al paragrafo 4 dell’allegato 1 in caso di mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza l’applicazione della MTRT. Di tale circostanza l’impresa ne informa immediatamente l’IVASS ed elabora il piano di transizione previsto ai sensi dell’art. 344-undecies del CAP.
2) Verifica periodica della misura transitoria e nuove istanze
IVASS nel paragrafo 2 dell’allegato 2 al Chiarimento specifica che “Ogni 4 anni (a partire dalla data di primo utilizzo della misura) le imprese verificano mediante ricalcolo che l’ammortamento lineare della MTRT sia coerente con l’effettivo periodo di smontamento (run-off) dei portafogli presi a riferimento per il calcolo della misura. Ove la verifica quadriennale evidenzi che l’ammontare della MTRT alla fine dell’ultimo esercizio chiuso è sovradimensionata rispetto alle polizze prese a riferimento per il calcolo e ancora in essere, le imprese sottopongono all’Istituto il ricalcolo della stessa ai fini dell’autorizzazione”.
Il mercato ritiene auspicabili i seguenti chiarimenti:
a. la modifica della MTRT dovrebbe avvenire solo al verificarsi di rilevanti variazioni del profilo di rischio e ciò anche in sede di verifica quadriennale;
b. le verifiche dovrebbero cercare di individuare sia possibili sovradimensionamenti rispetto alle polizze prese a riferimento per il calcolo, sia eventuali sottodimensionamenti;
c. tra i fattori che possono incidere sull’evoluzione del profilo di rischio vi sono anche fattori esterni, quali, ad esempio, cambiamenti rilevanti della curva risk-free. Al riguardo le attuali circostanze eccezionali dovute alla pandemia da coronavirus e alla estrema volatilità sui mercati finanziari configurano uno scenario di significativo cambiamento del profilo di rischio che potrebbe comportare un ricalcolo della misura, da parte delle imprese, con riferimento alla data del 31 marzo 2020.
L’IVASS chiarisce che:
la verifica quadriennale comporta l’adozione della stessa procedura di calcolo utilizzata in fase di autorizzazione. In tal senso sono pertanto implicitamente considerati nel ricalcolo tutti gli eventuali sovradimensionamenti o sottodimensionamenti che dovessero essere stati accumulati nel corso del periodo di utilizzo della misura. Con riferimento ai parametri tecnico-finanziari da utilizzare per il calcolo della MTRT, si ribadisce che devono essere presi in considerazione quelli vigenti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio finanziario. Pertanto, in caso di istanza di accesso alla misura nel corso del 2020, la data di riferimento per il calcolo della MTRT sarà in via generale il 31/12/2019. Tuttavia, tenuto conto della situazione emergenziale in corso, in via del tutto eccezionale e con riferimento alle sole richieste di adozione della misura presentate nel corso del 2020, è concessa la possibilità di considerare come data di riferimento del calcolo quella del 31 marzo 2020. Analogo riferimento potrà essere utilizzato dalle imprese già autorizzate, laddove queste ultime abbiano rilevato una variazione del profilo di rischio dell’impresa e abbiano pertanto avviato un confronto con l’IVASS per valutare l’eventuale revisione della misura.
3) Interazione misure LTG e MTRT
IVASS nel paragrafo 2 dell’allegato 2 al Chiarimento specifica che “Le imprese monitorano l’evoluzione del proprio profilo di rischio tenendo conto di circostanze quali…modifiche all’utilizzo del VA. La relazione annuale predisposta dal titolare della funzione di gestione dei rischi di cui all’art.30 del regolamento 38/2018 contiene una valutazione dell’eventuale evoluzione del profilo di rischio dell’impresa e dei possibili impatti sul calcolo della misura transitoria”.
Al riguardo viene chiesto di chiarire che:
a. nel ricalcolo annuale un aumento del VA non deve comportare una decurtazione automatica della misura MTRT: andrebbe evitato che un incremento del VA possa ridurre il beneficio derivante dall’applicazione della misura;
b. il ricalcolo annuale non è propedeutico ad un aggiustamento automatico della misura. Il calcolo, a meno di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio deve essere congelato al momento dell’istanza, ed il monitoraggio annuale deve essere finalizzato alla sola verifica che il run-off del portafoglio permanga coerente con il fattore di ammortamento lineare definito in fase di autorizzazione.
L’IVASS chiarisce che:
il ricalcolo annuale non è propedeutico ad un aggiustamento automatico della misura. Il calcolo della misura, a meno di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio, è congelato al momento dell’istanza ed il monitoraggio annuale è finalizzato alla sola verifica che il run-off del portafoglio permanga coerente con il fattore di ammortamento lineare previsto in fase di autorizzazione. Pertanto gli effetti di una variazione del VA successiva all’autorizzazione della misura non comportano una automatica riduzione della misura transitoria.




