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Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?

Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questo iscritto nella sezione E del registro e che pertanto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.

Il collaboratore che opera esclusivamente all’interno di agenzie assicurative non è tenuto all’iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all’attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D.

Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora l’intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un’autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall’agente.

 

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