È necessario che i broker utilizzino per la registrazione dei reclami ricevuti i modelli di cui agli allegati nn. 1 e 4 al Regolamento Isvap n. 24/2008, tarati sulle procedure delle imprese assicurative, o al contrario, è consentito l’utilizzo di modelli semplificati che riportino i dati essenziali per l’identificazione e la tracciatura del reclamo?
A fini di omogeneità e fruibilità dei dati da parte dell’IVASS che ne faccia richiesta, i broker dovranno registrare le informazioni relative ai reclami sulla base dei modelli di cui agli allegati nn. 1 e 4 al Regolamento Isvap n. 24/2008.
Si precisa, al riguardo, che mentre l’allegato n. 4 è stato costruito appositamente per la gestione dei reclami concernenti gli intermediari, le istruzioni di cui all’allegato n. 1 dovranno essere seguite dagli intermediari compatibilmente con l’attività esercitata, tenuto conto che quest’ultimo allegato è stato realizzato sulla base dell’attività svolta dalle imprese.




