Il riferimento ai siti di “social networking” per le comunicazioni con i soggetti interessati ai reclami, contenuto nell’art. 10 quater, comma 3, deve essere inteso nel senso di escludere i siti web cosiddetti “statici” e meramente informativi?
Il riferimento operato dall’art. 10 quater, comma 3, riguarda i casi in cui i broker utilizzino siti web per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, con esclusione dei siti meramente informativi.




