L’informativa al reclamante di cui all’art. 10 septies, comma 2, concernente i reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del RUI, può essere fornita, in luogo che dall’intermediario principale, direttamente dall’intermediario collaboratore? In caso positivo, la procedura interna relativa alla gestione dei reclami adottata dall'intermediario principale nell'ambito della specifica politica di gestione, può escludere tale facoltà, prevedendo l’inserimento, nelle lettere di incarico, di una apposita previsione in base alla quale soltanto l’intermediario principale possa effettuare tale comunicazione?
La possibilità che l’informativa al reclamante di cui all’art. 10 septies, comma 2, concernente i reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del RUI, sia fornita, in luogo che dall’intermediario principale, direttamente dall’intermediario collaboratore non è preclusa dalla norma in esame. In ogni caso, la politica interna di gestione dei reclami adottata dall’intermediario principale potrà al riguardo prevedere disposizioni di dettaglio.




