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Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, prevista dall’art. 10 undecies, effettuata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI devono essere soltanto conservate senza effettuare alcuna comunicazione all’IVASS?

Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, prevista dall’art. 10 undecies, effettuata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI devono essere soltanto conservate senza effettuare alcuna comunicazione all’IVASS?

Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, prevista dall’art. 10 undecies, effettuata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI devono essere soltanto conservate senza effettuare alcuna comunicazione all’IVASS?
Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, effettuata ai sensi dell’art. 10 undecies, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI dovranno essere oggetto di comunicazione all’Istituto soltanto su apposita richiesta, come precisato dall’art. 10 duodecies.

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