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Quale procedura le imprese devono osservare per la registrazione e la reportistica del c.d. “reclamo misto”?

Quale procedura le imprese devono osservare per la registrazione e la reportistica del c.d. “reclamo misto”?

Quale procedura le imprese devono osservare per la registrazione e la reportistica del c.d. “reclamo misto”, ossia il reclamo avente ad oggetto sia il comportamento dell’impresa sia il comportamento dell’agente/collaboratore che ha intermediato il contratto assicurativo?

Ai sensi dell’art. 10 ter del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46/2016, le imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori.
Qualora uno stesso reclamo riguardi tanto il comportamento dell’impresa che quello dell’intermediario (c.d. “reclamo misto”), pur trattandosi di un unico reclamo, il medesimo verrà catalogato nell’archivio informatico sia come reclamo verso l’impresa, attinente a una specifica funzione aziendale, sia come reclamo verso l’intermediario. Ciascuno sarà gestito secondo la procedura dettata dal citato Regolamento.
Al fine di evitare duplicazioni nelle rilevazioni statistiche, il “reclamo misto” verrà riportato una sola volta nel prospetto semestrale di cui all’art. 9, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 24/2008. Resta fermo in capo all’impresa l’obbligo di comunicazione previsto nei confronti dell’agente ai sensi dell’articolo 10 ter, comma 5 del citato Regolamento, per consentire tra l’altro all’intermediario di alimentare il prospetto statistico annuale previsto da tale norma e di ottemperare alle eventuali richieste dell’IVASS.

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