Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti in caso di turn over dei collaboratori per avvicendamento di incarichi?
Nel caso in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del RUI cessi il rapporto di collaborazione in essere ed assuma un nuovo rapporto di collaborazione con un altro intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F del RUI, occorre distinguere:
se l’avvicendamento degli incarichi dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, quest’ultimo dovrà effettuare l’aggiornamento di almeno 30 ore, potendo tuttavia computarsi il monte ore già usufruito prima della cancellazione (analogamente ai casi di sospensione). L’annualità di aggiornamento può riprendere a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione;
se l’avvicendamento degli incarichi non dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, l’annualità di aggiornamento prosegue regolarmente.




