Ai fini dell’iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del RUI, il soggetto che ha conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina previgente deve ripeterla?
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34/2010 e dal Regolamento IVASS n. 6/2014 è valida:
ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.




