Alla luce della definizione di attività di distribuzione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lettera q) del Regolamento n. 40/2018, colui che si limita ad una mera attività materiale di esazione dei premi, se la stessa non è accompagnata da attività di illustrazione, proposta o presentazione di contratti di assicurazione, non svolge attività di distribuzione assicurativa e, pertanto, non deve essere iscritto nel registro.




