Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino può svolgere attività di distribuzione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l’iscrizione nel RUI?
Il Codice delle assicurazioni (art. 109, comma 1) e il Regolamento n. 40/2018 consentono l’iscrizione nel registro agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno la residenza o la sede legale in Italia.
E’ inoltre prevista l’annotazione in un elenco annesso al registro degli intermediari residenti o con sede legale in altri Stati membri SEE, iscritti nel registro dello Stato d’origine ed ammessi ad esercitare in Italia l’attività di distribuzione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, attraverso una procedura di notifiche fra Autorità di vigilanza.
Sulla base di tali previsioni, un intermediario cittadino sammarinese (anche se già iscritto nel registro della Repubblica di San Marino) per operare nel territorio della Repubblica italiana sarebbe tenuto a trasferire la residenza in Italia e, se società, la sede legale, al fine di iscriversi nel registro italiano. Ciò in quanto a detti soggetti non può applicarsi la disciplina relativa agli intermediari comunitari.
Tuttavia, in virtù di accordi intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ragione della contiguità territoriale che li lega (legge 6 giugno 1939, n. 1320 - che ha dato esecutorietà alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino) e delle previsioni normative in materia di iscrizioni in albi, elenchi o registri non oggetto di armonizzazione comunitaria (art. 16 legge n. 526/1999 e Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000), che equiparano il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, si ritiene che l’iscrizione degli intermediari sammarinesi nel registro possa avvenire subordinatamente all’elezione in Italia di un domicilio professionale.
Infatti, la ratio sottesa alla previsione che impone la fissazione della residenza in Italia può considerarsi soddisfatta – trattandosi di aspetti non armonizzati dalla direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, in quanto attinenti a Stati terzi - attraverso la presenza di un presidio con carattere di stabilità idoneo a consentire l’espletamento da parte dell’IVASS delle funzioni di vigilanza.
Analogamente, con riferimento alle società con sede legale in San Marino, si ritiene di consentirne l’iscrizione nel registro a condizione che le stesse abbiano una sede operativa o un ufficio in Italia, intesi come luogo ove sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all’attività di distribuzione assicurativa svolta in Italia prevista dalla normativa vigente, anche al fine di consentire l’esercizio delle predette funzioni di vigilanza.
L’impostazione sopra descritta risulta peraltro coerente con quanto previsto nel Regolamento n. 2007-02 emanato dalla Banca Centrale di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa che all’art. 27, nel disciplinare l’accesso nella Repubblica di San Marino degli intermediari assicurativi esteri, richiede, al fine di consentire l’esercizio della vigilanza, la presenza di una sede dove reperire la documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di intermediazione.




