La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l’operatività del nuovo soggetto, l’istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle assicurazioni, posto che la disciplina sulla distribuzione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, non è possibile garantire una continuità nell’operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell’attività di distribuzione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l’identità delle due società.




