ULIAS: gli effetti del PREVENTIVASS raccontate alle rappresentanze di Forza Italia

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Lo scorso 9 marzo a Roma una delegazione di ULIAS, unico e rappresentativo sindacato degli intermediari iscritti in Sezione E, ha incontrato il decisore politico e, in dettaglio, una rappresentanze di Forza Italia: l'On.le Patriarca Annarita, l'On.le Rubano Francesco Maria e l'On.le Tullio Ferrante per parlare degli effetti dell’entrata in vigore della regolamentazione sul “Preventivass” e sulle ricadute per l’intera categoria e, a cascata, sui suoi clienti.

Durante l’incontro sono state evidenziate le criticità che gli intermediari di sezione E stanno vivendo: appesantimenti burocratici e complessità operative e di relazione con i clienti, nient’affatto trascurabili.

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Ma cos’ è PREVENTIVASS?

Il preventivatore pubblico R.C. Auto “PREVENTIVASS” è un'applicazione web, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'IVASS, che consente di confrontare i prezzi delle coperture assicurative relative al Contratto Base di Assicurazione R.C. per circolazione dei veicoli.

ULIAS ha fatto presente come il contratto che è alla base di Preventivass, essendo stato pensato nell’ormai lontano 2012, ma reso obbligatoriamente comparabile dal 2023, penalizza fortemente l’attività dei subagenti plurimandatari, finendo per sconfessare alcuni dei punti cardine della riforma della distribuzione assicurativa del 2018, di recepimento della direttiva IDD 2016/97/UE che richiede al distributore di orientare utilmente le scelte del cliente, in modo chiaro e utile, e non confonderlo con enne offerte contrattuali, una almeno per ogni compagnia di assicurazione per cui si lavori direttamente o mediatamente, tramite i propri agenti preponenti. È infatti principio cardine della materia assicurativa che il cliente riceva dal suo distributore di riferimento proposte assicurative sempre coerenti con le sue richieste e i suoi bisogni (c.d. demand and needs). In nessun modo, deve essere presentata al cliente una soluzione quindi che non coincida effettivamente con il bisogno effettivo di garanzia del cliente e, anche e soprattutto, con le sue richieste (detta in altri termini: il cliente deve poter compiere una scelta consapevole e informata, per il tramite del suo distributore di fiducia). In questo senso, esistono severe politiche anche in tema di creazione di prodotti assicurativi (c.d. product oversight governance) sia in tema di collaborazione tra compagnie di assicurazione e loro intermediari per evitare che un cliente possa finire per acquistare una soluzione che non sia effettivamente pensata per i rischi che lo riguardano.

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La normativa prevede, in tal senso, che il distributore offra al cliente il prodotto o i prodotti più convenienti per lui (ovviamente nel limite delle soluzioni di cui dispone, senza tuttavia che questo lo esima da evitare di proporre prodotti, comunque, non coerente con i demand and needs).

Questo è il lavoro che colleghi iscritti in sezione E del RUI fanno tutti i giorni sul territorio a favore dei singoli clienti. In assenza di un’attenzione ai profili detti, si possono verificare fenomeni gravissimi a danno della clientela. Se così non fosse, infatti, il cliente – potenzialmente attratto da un prezzo conveniente o una convinzione di risparmiare – potrebbe finire per acquistare un prodotto per lui pericolo e non capace di garantirlo al momento del bisogno (sono queste, tra le altre, le ipotesi non infrequenti di rivalse o formule di guida particolari che potrebbero lasciare il cliente esposto con l’intero suo patrimonio per danni rilevanti cagionati a terzi. V. il caso riportato recentemente dall’ANSA 1/03/2023, dove il conducente di un motociclo causando un incidente sotto l’effetto dell’alcol, dovrà risarcire l'assicurazione della quale era cliente e pagare 700 mila euro di risarcimento, più 35 mila di spese legali).

Insomma, quello che va evitato (e in questo senso depone anche l’art. 80 del Reg. IVASS n. 40) è il fenomeno di lasciare il cliente in balia di più proposte assicurative, senza che questo sia per lui un valore aggiunto e senza che magari questi abbia i mezzi per comprendere le differenze tra i diversi prodotti, concentrandosi solo sul prezzo.

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La norma richiamata in avvio (il 132 bis del Codice delle Assicurazioni, di cui il Reg. 51 IVASS è semplice applicazione) ci pone esattamente in una situazione non coerente con questo modello, richiedendo al distributore di proporre tante soluzioni assicurative, quante sono le compagnie per cui lavora (direttamente o indirettamente, tramite il suo agente di riferimento). Il contratto stipulato senza che il cliente sia stato informato su prezzi e condizioni di tutti questi contratti “base” (la definizione è datata 2012, v. art. 22 d.l. 179/2012, e si riferisce ai contratti RCA strutturati e presentati in coerenza con il modello dell’allora MISE, oggi MIMIT) è nullo (!) e la mancata esecuzione di queste attività comporta anche pesanti ricadute disciplinari e sanzionatorie.

In questo senso, non solo gli iscritti di sezione E sono in difficoltà per i tempi e i costi che questo comporta, ma l’effetto finale è quello di finire per mettere sul tavolo del cliente tante (non sempre utili) soluzioni assicurative in sede di prima stipula e di rinnovo; senza lasciare al distributore di guidare (come vorrebbe la norma) il cliente verso la scelta migliore.

L’argomento Preventivass va dunque necessariamente approfondito non solo per consentire agli intermediari assicurativi di svolgere il proprio lavoro nel modo più consulenziale possibile, ma anche per permettere ai consumatori di essere tutelati nella scelta di prodotti assicurati calzanti alle proprie esigenze, senza che questi si orientino da soli tramite portali o altro, magari focalizzandosi solo sul percepito risparmio (che spesso tale non è, se si guardi al momento del sinistro).

ULIAs ha quindi sottoposto alla delegazione di Deputati, molto interessata al tema, soluzioni normative risolutive per sospendere l’efficacia dell’art. 132 -bis del Codice delle Assicurazioni e del Reg. 51 IVASS, in attesa di dar corso a una eventuale revisione dello strumento o, meglio ancora, a una riforma organica dell’assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.

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