Si conclude, in parte, con le sentenze del TAR Lazio n. 897/2023 (agenti SNA Sindacato nazionale agenti di assicurazione vs. IVASS) e la sentenza n. 10656/2022 (U.A.A Unione agenti Axa e dal Gruppo agenti Zurich, G.A.Z vs. IVASS) pubblicata il 18/01/2023, la vicenda intorno al PREVENTIVASS, oggetto di ricorso da parte di alcune Associazioni di categoria degli Intermediari Assicurativi.
PREVENTIVASS: il verdetto
Le sentenza n. n. 897/2023 (SNA) rappresenta una vittoria per i Broker perché dichiara in modo espresso che non sono obbligati ad utilizzare il PREVENTIVASS. Il verdetto, infatti, ribadisce che solo gli agenti, banche, sim, intermediari finanziari e altri intermediari accessori, agiscono come mandatari delle imprese di assicurazione e per questo devono applicare tutte le disposizioni previste dall'obbligo di utilizzo del PREVENTIVASS, mentre i broker sono riconosciuti mandatari del cliente e quindi esclusi dagli obblighi.
Per quanto riguarda il ricorso dello SNA, Il Tar Lazio accoglie solo in parte il ricorso e integralmente quello proposto dall'Unione agenti Axa e dal Gruppo agenti Zurich che annulla l'articolo 11, comma 1, lettera c del Regolamento IVASS 51/2022.
Si annulla, quindi, l’obbligo, in caso di conclusione di un contratto, di raccogliere e conservare la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato PREVENTIVASS.
Il Tar, infatti, si rimette alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare proprie modalità di conservazione.
Quindi, Il tribunale amministrativo dà invece torto all’Associazione SNA, che chiedeva la revoca dell'obbligo di presentazione dei preventivi al cliente, obbligo che inizierà a valere, quindi, dal primo marzo.
Le Associazioni di categoria: commenti
Il commento di Flavio Sestilli, presidente AIBA:
"La sentenza conferma e avvalora concetti fondamentali legati alla figura del broker, che ci distinguono dagli altri soggetti operanti sul mercato assicurativo siamo sempre intermediari, ma agiamo sulla base di un rapporto consulenziale e di fiducia con il cliente, nonché su suo diretto incarico e nel suo esclusivo interesse. È una caratteristica della nostra professionalità che ci differenzia dagli altri intermediari".
Il commenti del sindacato nazionale agenti -SNA- si è detto "soddisfatto, seppure parzialmente", della decisione, mentre esprime "tristezza" per il fatto che "per ottenere giustizia, cioè per vedere adeguati i provvedimenti che riguardano la nostra categoria, ci vediamo costretti a ricorrere alle aule di giustizia".