La Polizza di Responsabilità Civile per la sezione A del RUI

polizza-di-responsabilita-civile-sezione-a-rui

Gli Agenti Assicurativi sono tenuti a stipulare la Polizza di Responsabilità Civile, ossia la copertura necessaria per lo svolgimento dell'attività distributiva.

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Cvile è stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13- Responsabilità Civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

Iscrizione al RUI Sezione A - la guida completa

Le caratteristiche del contratto della Polizza di Responsabilità Civile

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

  1. garantire la responsabilità civile derivante da danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione, conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario, così come da errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
  2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Iscriviti al Canale Esame IVASS per restare aggiornato

I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

  1. € 1.300.380 per ciascun sinistro;
  2. € 1.924.560 all'anno per tutti i sinistri.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.
È stato eliminato l'obbligo per gli Intermediari di comunicare entro il 5 febbraio il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale.
Resta fermo l'obbligo di sottoscrizione della polizza per poter essere iscritti al RUI.
 
 

Leggi anche su questo argomento:

 

Iscriviti al Canale Esame IVASS: il tuo supporto gratuito per l'Esame IVASS 

Ultimi articoli

Image

Cosa Possiamo fare per te?

© 2012 Intermediari Assicurativi - IAss Copyright UniFAD s.r.l. - PI./CF.: 01967470681 – C.S. €20.000,00 i.v. - www.unifad.it
Skin ADV