Cos'è la Polizza di Responsabilità Civile? Chi deve stipularla? Lo sapevi che l'Intermediario Assicurativo che non la paga, risulta inoperativo per il RUI? Scopri tutte le informazioni su questa Polizza per gli Intermediari Assicurativi sezione A del RUI, le sue caratteristiche e il pagamento.
Polizza RC sezione A del RUI
Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile professionale (RC) gli Intermediari Assicurativi, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI che intendano svolgere l'attività di di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati Membri dell'UE.
Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione gli Intermediari iscritti nell'elenco annesso quando intendano richiedere l'iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del RUI.
Il contratto di assicurazione della Responsabilità Cvile è stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13- Responsabilità Civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
Le caratteristiche del contratto di assicurazione della Responsabilità Civile (RC)
Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
d) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.
I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro € 1.300.380
b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.924.560.