L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, pubblica il Provvedimento n.109 che va a modificare il Regolamento n. 7/2007 concernente l'estensione al 1° gennaio 2023 dell'esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9.
Provvedimento IVASS n.109: esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9
Il Provvedimento IVASS n.109 del 27 gennaio 2021 va a modificare il Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali.
Questo Provvedimento IVASS va a recare le modifiche per allinearsi ai termini previsti dal nuovo Regolamento UE 2020/2097, approvato il 15 dicembre 2020, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS).
Il Provvedimento IVASS n.109 allinea i termini previsti nel Regolamento 7/2007 alla proroga dell’esenzione dall’applicazione dell’IFRS 9 al 1° gennaio 2023.
Le modifiche riguardano l’articolo 4 del Regolamento n. 7/2007 in cui i riferimenti al termine del 1° gennaio 2021 sono stati sostituiti con i riferimenti al termine del 1° gennaio 2023 coerentemente con la proroga dell’esenzione dall’applicazione dell’IFRS 9 al 1° gennaio 2023.
Provvedimento IVASS n.109 del 27 gennaio 2021
Art. 1 (Modifiche all’articolo 4 del Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007)
1. Al comma 2-ter dell’articolo 4 del Regolamento IVASS n. n. 7 del 13 luglio 2007 le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2023”;
2. Al comma 2-quater dell’articolo 4 le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2023”.
Art. 2 (Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




