Il Provvedimento n.95 del 14 febbraio 2020 modifica la regolamentazione IVASS, in materia R.C. Auto, recante modifiche e integrazioni al Provvedimento IVASS 72/2018, all'allegato IVASS 35/2015, a seguito delle novità introdotte all'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private dal DL n.124 del 26 ottobre 2019.
Provvedimento IVASS n.95: modifiche in materia RC Auto
Art. 1 (Modifiche agli articoli 2 e 7 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole “la classe di CU 14” sono aggiunte le seguenti parole “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private”;
2. Al comma 2 dell’articolo 2 dopo le parole “fatto salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e”;
3. Al comma 2 dell’articolo 7 prima delle parole “Le seguenti regole” sono aggiunte le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private,”;
4. Al comma 2, lettera i), dell’articolo 7 le parole “, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”” sono soppresse;
5. Il comma 3 dell’articolo 7 è così sostituito: “In caso di applicazione dei benefici previsti dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell’attestato di rischio.”
Art. 2 (Modifiche all’allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015)
1. L’allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 è sostituito dall’allegato 1 al presente Provvedimento
(In questo allegato è presente anche il modello di Attestato di rischio)
Art. 3 (Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale dell’Istituto.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.