FAQ Regolamento IVASS 40/2018: chiarimenti applicativi su titolo diploma

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L’IVASS ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione del Regolamento n. 40/2018, aggiornando quanto già comunicato con il Provvedimento n. 97/2020, alla luce delle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023.

L’intervento normativo ha riguardato tre ambiti della distribuzione assicurativa, tra cui la questione del diploma per la sezione E del RUI IVASS.

Chiarimenti applicativi Regolamento IVASS n.40/2018 - Indice:


Diploma e nuova iscrizione alla Sezione E del RUI: cosa prevede oggi la normativa?


Una delle domande più frequenti riguarda gli addetti all’attività di distribuzione assicurativa che sono stati già iscritti alla Sezione E del RUI e successivamente cancellati: quale titolo è necessario per potersi reiscrivere?

Alla luce del Provvedimento IVASS n. 128/2023, che ha aggiornato in via definitiva l’articolo 22 del Regolamento n. 40/2018, il requisito richiesto è il seguente:

“Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”

È stato quindi eliminato ogni riferimento alla durata del corso (quinquennale o quadriennale con anno integrativo), così come il termine "equipollente" per i titoli esteri, in coerenza con il vigente ordinamento scolastico e la normativa sul riconoscimento dei titoli internazionali.

Cosa accade per chi era già iscritto prima del 31 marzo 2021?

Restano valide le disposizioni transitorie previste dal precedente Provvedimento n. 97/2020, oggi pienamente compatibili con le modifiche introdotte: gli intermediari iscritti alla data del 31 marzo 2021 possono continuare ad esercitare senza l’obbligo di adeguarsi al nuovo requisito di diploma, anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.

Per i soggetti cancellati prima del 31 marzo 2021, è possibile richiedere la reiscrizione a condizione che:

  • La domanda sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
  • Sia stato regolarmente svolto l’Aggiornamento Professionale IVASS.

Il chiarimento della Cassazione

A ulteriore conferma di un’interpretazione inclusiva del concetto di diploma, la Corte di Cassazione ha stabilito (sentenza n. 24460/2016) che, in assenza di esplicite esclusioni, anche chi è in possesso di diplomi triennali di scuola superiore (es. corsi magistrali post-medie) non può essere escluso da bandi o domande di iscrizione, laddove la norma non preveda una durata specifica del percorso formativo.

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Cosa succede nel caso di un cambio di rapporto di collaborazione già attivi nel 2021?


Una questione frequente riguarda i dipendenti delle imprese di assicurazione e gli addetti che operano all’interno dei locali degli intermediari, i quali, al 31 marzo 2021, avevano un rapporto di collaborazione documentato con un distributore.

In caso di interruzione di tale collaborazione e avvio di un nuovo rapporto di collaborazione, quale titolo è necessario per continuare ad operare?

A seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n. 128/2023, gli articoli 41 e 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevedono che i soggetti coinvolti debbano possedere: “Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”

Sono stati quindi eliminati definitivamente:

  • I riferimenti a diplomi quinquennali o quadriennali con anno integrativo;
  • Il concetto di "titolo estero equipollente".

Eccezione per chi era attivo al 31 marzo 2021

Rimane tuttavia valida la disposizione transitoria introdotta con il Provvedimento n. 97/2020, secondo cui:

“Gli addetti operanti all’interno dei locali dell’Intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione che, alla data del 31 marzo 2021, avevano in essere un rapporto di collaborazione documentato, continuano ad operare senza obbligo di conformarsi ai nuovi requisiti previsti dagli articoli 41 e 48.”

E se il dipendente volesse iscriversi in sezione E del RUI? 

Anche nel caso in cui un soggetto precedentemente operante come dipendente intenda iscriversi nella Sezione E del RUI, non è richiesto un nuovo diploma, purché sia in grado di dimostrare di aver svolto attività di distribuzione assicurativa alla data del 31 marzo 2021.

Ovviamente, rimane obbligatorio il possesso di tutti gli altri requisiti di iscrizione, come definiti dall’articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

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Conservazione della documentazione: è possibile delegarla a soggetti esterni?


Sì. Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’obbligo di conservazione della documentazione può essere assolto dai distributori anche tramite soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia, purché:

  • Siano rispettati i requisiti di ordinata tenuta e gestione della documentazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo;
  • Sia garantita in ogni momento la piena accessibilità e pronta disponibilità della documentazione, in caso di richiesta da parte dell’IVASS.

Il comma 5 dell'articolo definisce così il processo di conservazione dei documenti: “La documentazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuta e gestita in modo ordinato, idoneo a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, nonché la possibilità di accesso tempestivo alle informazioni da parte dell’IVASS.”

Non è previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva o successiva all’IVASS riguardo alla scelta di avvalersi di soggetti esterni per la conservazione.

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Domicilio digitale (PEC): è obbligatorio per chi è iscritto alla Sezione E del RUI?


Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, il possesso di un domicilio digitale attivo (es. indirizzo PEC) è obbligatorio per tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, nonché per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di conseguenza, l’obbligo si applica soltanto ai soggetti iscritti nella Sezione E del RUI che operano in forma di impresa individuale o collettiva.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per IVASS di notificare atti, contestazioni o comunicazioni formali tramite PEC, qualora l’indirizzo risultasse disponibile in registri pubblici ufficiali (es. INI-PEC, Registro Imprese), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto.

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