FAQ Regolamento IVASS 40/2018: chiarimenti applicativi su titolo diploma

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L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, pubblica dei chiarimenti in merito al Regolamento n. 40/2018, in materia di requisiti professionali, conservazione della documentazione e domicilio digitale dei distributori.

Chiarimenti applicativi Regolamento IVASS 40/2018

Il Regolamento IVASS 40/2018 è uno dei più importanti per un Intermediario Assicurativo perché definisce le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa: si dà attuazione alla Direttiva IDD, completando in tal modo il quadro normativo implementato nella normativa primaria.

Qui di seguito gli ultimi chiarimenti applicativi pubblicato dall’Istituto in merito a due temi molto discussi: l'obbligatorietà del titolo del diploma e il domicilio digitale sezione E del RUI.

Indice Articolo:

Gli addetti all’attività di distribuzione, già iscritti alla sezione E) del RUI e successivamente cancellati, devono conseguire il possesso di un titolo di studio ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini di una nuova iscrizione?

I dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario che, al 31 marzo 2021, hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato, sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lettera b-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di possesso del titolo di studio, in caso di interruzione della collaborazione in essere ed instaurazione di nuovo rapporto con altro e diverso distributore? In relazione ai predetti soggetti, il possesso del titolo di studio è richiesto ai fini dell’iscrizione nella sezione E) del Registro?

L’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 può essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia? In caso affermativo, è necessario darne comunicazione all’IVASS?

I soggetti iscritti nella sezione “E” del RUI sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”)?


Gli addetti all’attività di distribuzione, già iscritti alla sezione E) del RUI e successivamente cancellati, devono conseguire il possesso di un titolo di studio ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini di una nuova iscrizione?


L’articolo 22, comma 1, lett. c-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 – così modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 - prevede che, ai fini dell’iscrizione nella Sezione E) del Registro, è, tra l’altro, necessario il possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.

L’entrata in vigore della disposizione è disciplinata da una specifica norma transitoria, l’art. 6 comma 1 del Provv. IVASS n. 97/2020, secondo cui: “Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (n.d.r. 31 marzo 2021) continuano ad operare senza obbligo di conformarsi” al predetto requisito “anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel Registro” (art. 6 comma 4 del cit. Provv.), facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

Pertanto, il collaboratore che sia stato cancellato successivamente alla data del 31 marzo 2021 non è tenuto a conseguire il possesso di un titolo di studio ai fini di una nuova iscrizione.

Si ritiene che ai fini della reiscrizione delle persone fisiche che siano state cancellate dalla sezione E) del Registro prima del 31 marzo 2021, trovi applicazione l’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare, il requisito di professionalità - in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro - rimane valido purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione e l’aggiornamento professionale sia stato effettuato in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione.

Fermo quanto precede, l’Istituto segnala che, nelle more di una revisione regolamentare, dall’art. 22 devono intendersi espunti i riferimenti al titolo di studio “rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge” e al titolo estero “equipollente”, in quanto implicitamente abrogati per effetto delle modifiche che hanno interessato la normativa primaria di riferimento, riguardo alla quale l'IVASS, purtroppo, non dà riferimenti. Per tali ragioni, si richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria o titolo estero equivalente, senza ulteriori specificazioni circa la durata.

A proposito del chiarimento sull'obbligatorietà del diploma per l'iscrizione alla Sezione E del RUI,  a conferma aggiungiamo che la Cassazione nel 2016, ha stabilito che in assenza di specificazione, chi ha frequentato un corso di scuola superiore, dopo le scuole medie (scuole medie inferiori) anche di solo tre anni non possono essere esclusi dai bandi e, quindi dall'iscrizione al RUI. 

Secondo i giudici della Cassazione, infatti, il requisito del possesso di un diploma di scuola secondaria superiore si può ritenere soddisfatto anche da chi ha frequentato un corso magistrale di solo tre anni, in relazione al tipo di scuola superiore frequentata e al diploma conseguito. (Sentenza 30 novembre 2016, n. 24460).
 
In definitiva, dati i chiarimenti IVASS e le specifiche della Cassazione, fino ad ulteriori modifiche dell'Art.22 del Regolamento 40/2018, si può affermare che:
Tutti gli Intermediari che dimostrano di essere stati iscritti al RUI prima del 31 marzo 2021 e che possiedono un diploma di scuola media superiore, indipendentemente dal numero di anni frequentati possono procedere con un'eventuale domanda di reiscrizione, purché sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione dal RUI e sia stato effettuato l’Aggiornamento Professionale.

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I dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario che, al 31 marzo 2021, hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato, sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lettera b-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di possesso del titolo di studio, in caso di interruzione della collaborazione in essere ed instaurazione di nuovo rapporto con altro e diverso distributore? In relazione ai predetti soggetti, il possesso del titolo di studio è richiesto ai fini dell’iscrizione nella sezione E) del Registro?


Gli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lett. b-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 – così modificati dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 - richiedono, rispettivamente, per i dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario il possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.

L’entrata in vigore della disposizione è disciplinata da una specifica norma transitoria, l’art. 6, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 97/2020, secondo cui: “Gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (n.d.r. 31 marzo 2021) hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis, e articolo 48, comma 1, lettera b-bis”, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già operano alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

In considerazione delle finalità della suddetta previsione, i dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario restano esentati dall’obbligo di conseguire il titolo di studio anche nel caso in cui interrompano la collaborazione in essere al 31 marzo 2021 e ne instaurino una nuova con altro e diverso distributore. Tanto in considerazione dell’assimilabilità di tale situazione con quella disciplinata per gli intermediari iscritti alla sezione E del RUI (per i quali è ora richiesto il medesimo titolo di studio) all’art. 6 comma 1 del Provv. IVASS n. 97/2020, secondo cui: “Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (n.d.r. 31 marzo 2021) continuano ad operare senza obbligo di conformarsi” al predetto requisito “anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel Registro” (art. 6 comma 4 del cit. Provv.).

Quanto sopra si applica anche ai fini dell’iscrizione nella sezione E) del RUI di coloro che, al 31 marzo 2021, esercitavano l’attività di distribuzione quali dipendenti o addetti, tenuto conto che il titolo di studio richiesto ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 è lo stesso per ciascuno di tali soggetti. Resta fermo l’obbligo del possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione E) del RUI ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Fermo quanto precede, l’Istituto segnala che, nelle more di una revisione regolamentare, dagli artt. 41 e 48 devono intendersi espunti i riferimenti al titolo di studio “rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge” e al titolo estero “equipollente”, in quanto implicitamente abrogati per effetto delle modifiche che hanno interessato la normativa primaria di riferimento. Per tali ragioni, si richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria o titolo estero equivalente.

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L’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 può essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia? In caso affermativo, è necessario darne comunicazione all’IVASS?


Sì, l’obbligo di conservazione della documentazione può essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, purché le procedure di archiviazione e conservazione da parte di costoro soddisfino i requisiti di cui all’art. 67, comma 5 (ordinata tenuta e gestione della documentazione) del Regolamento IVASS n. 40/2018, anche al fine di consentire la piena accessibilità e la pronta disponibilità della documentazione in caso di richiesta dell’IVASS.

Non è prevista dalla normativa l’invio di apposita comunicazione all’IVASS circa la scelta della suddetta modalità di conservazione.

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I soggetti iscritti nella sezione “E” del RUI sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”)?


Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, il possesso di un domicilio digitale funzionante è richiesto obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.

Pertanto, la norma si applica soltanto ai collaboratori iscritti nella Sezione “E” del RUI, che operino in veste di imprenditori individuali o collettivi. Resta ferma la possibilità per IVASS di procedere alla notifica dell’atto di contestazione via PEC in tutti i casi in cui l’indirizzo PEC risulti da registri pubblici ufficiali, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato sia iscritto al Registro delle imprese.

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