L’IVASS pubblica una serie di chiarimenti in merito al Regolamento IVASS 51/2022 che disciplina l’attività del PREVENTIVASS, relativamente l’articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
PREVENTIVASS: chiarimenti applicativi
Nello specifico, ci sono due strade da osservare: se il consumatore effettua un consulto in maniera autonoma sul PREVENTIVASS o se effettua un preventivo in maniera autonoma su un sito internet di una compagnia.
Nel primo caso, l’Intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle “eventuali altre imprese”.
Questo perchè l’interrogazione del PREVENTIVASS effettuata tramite accesso diretto all’applicazione restituisce l’elenco dei premi offerti da tutte le imprese che esercitano il ramo RC Auto in Italia, relativamente al contratto base, cosicché può dirsi soddisfatta l’esigenza informativa di cui all’art. 132 bis, comma 1 del CAP.
Per le stesse ragioni, una volta che il consumatore abbia esibito all’intermediario il preventivo ottenuto dall’interrogazione dell’applicazione web di PREVENTIVASS, sarà sufficiente che la dichiarazione di cui alla lettera c) dia conto di tale circostanza senza necessità che essa riporti i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l’intermediario è mandatario.
Nel secondo caso, invece, l’Intermediario dovrà presentare i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario, questo perché un preventivo fatto in autonomia dal consumatore su un sito internet, non restituisce l’elenco completo dei preventivi.
I chiarimenti applicativi, indicano che:
- la norma disciplina la dichiarazione senza prescrivere alcun requisito di forma. È, dunque, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere l'obbligo;
- la dichiarazione del cliente va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.
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Il chiarimento nasce da un'evidenti difficoltà interpretative in merito alle previsioni contenute nell’articolo 11, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento IVASS n. 51/2022. L’art.11, comma 1, lett. b), in particolare, dispone che gli intermediari “nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”.
Ai fini di una corretta lettura, la disposizione va posta in relazione con il precetto di cui alla precedente lettera a) dello stesso articolo 11, ai sensi della quale gli intermediari “accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”.