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È possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?

È possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?

Il passaggio da una sezione all’altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento n. 40/2018.
In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile, previa presentazione della relativa istanza mediante l’apposito modello elettronico PDF, a condizione che i richiedenti, persone fisiche o società, siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

Rimane fermo che, qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l’attività precedentemente esercitata era quella assicurativa (e non anche riassicurativa), il passaggio è consentito esclusivamente per l’esercizio dell’attività assicurativa.

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