È possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un “viaggio prenotato”, ai sensi dell’art. 107, comma 4, lett. a) del Codice delle assicurazionile polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l’autoveicolo noleggiato?
L’interpretazione della locuzione “viaggio prenotato” deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell’art. 1, comma 3, lett. a), punto ii) della Direttiva (UE) n. 2016/97 che, al fine di rendere operativa l’esclusione dell’applicabilità della disciplina della distribuzione assicurativa, richiede che la polizza copra rischi connessi con “il viaggio prenotato presso il fornitore”.
Dalla condizione sopra evidenziata discende che la semplice stipula di un contratto di noleggio di autoveicoli non rientra nella nozione di “viaggio prenotato”: infatti, appare evidente che la stipula di un contratto di autonoleggio ha ad oggetto il noleggio di un mezzo di trasporto e non la prenotazione di un viaggio.
La semplice possibilità di effettuare un viaggio, usufruendo direttamente in proprio del mezzo di trasporto preso a noleggio, non pare sufficiente per estendere la definizione di prenotazione di un viaggio fino a ricomprendervi il semplice noleggio del mezzo di trasporto.




