In questo articolo tutte le informazioni necessarie per iscriversi alla sezione B del RUI e diventare un Broker assicurativo.
Come iscriversi in sezione B del RUI
Il Broker ha il compito di intermediare tra le compagnie di assicurazioni e i propri clienti o stakeholder e di reperire sul mercato le soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze di coloro che si affidano al suo servizio.
Per potersi iscrivere alla sezione B è necessario svolgere un esame pubblico indetto dall'IVASS ogni anno.
Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1° gennaio 2007 e che non abbiano mai richiesto l’iscrizione in una delle sezioni del Registro cfr. art. 100 del regolamento. (Tutte le informazioni sull'Esame IVASS)
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In questo articolo troverai:
- Requisiti di iscrizione e Modalità di iscrizione sezione B RUI;
- Adempimenti Sezione B RUI;
- Collaborazioni verticali e orizzontali;
- Passaggio di sezione B del RUI.
Requisiti e modalità di iscrizione
Dopo aver superato l'Esame, occorre presentare all’IVASS la domanda di iscrizione mediante il nuovo portale RUI, qui trovi tutte le istruzioni.
Nella domanda di iscrizione è fondamentale attestare l’avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell’imposta di bollo.
Questi i requisiti di iscrizione per la sezione B del RUI:
- Per le persone fisiche:
- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- superamento della prova d’idoneità;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- aver aderito al Fondo di garanzia;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
- Per le società:
- avere la sede legale in Italia;
- avere affidato la rappresentanza legale e la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione B del registro; se nominati, avere l’amministratore delegato e il direttore generale iscritti nella sezione B del registro;
- aver aderito al Fondo di garanzia;
- non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- non essere partecipate in misura superiore al 10% del loro capitale in modo da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS,
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Adempimenti e Obblighi sezione B del RUI
L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:
L'IVASS ha eliminato l'obbligo di comunicare il rinnovo o la conferma della polizza di responsabilità civile professionale entro il 5 febbraio. Tuttavia, resta invariato l'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione della responsabilità civile come requisito fondamentale per l'iscrizione al RUI. Senza questo contratto, l'intermediario non sarà considerato operativo.
Gli Intermediari iscritti in sezione B devono dotarsi, obbligatoriamente, di firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata. Queste informazioni devono essere incluse negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
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Collaborazioni orizzontali e verticali
Gli Intermediari iscritti nella sezione B possono instaurare forme di collaborazione reciproca con intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro IVASS o con Intermediari iscritti nell’Elenco annesso, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, sulla base di accordi formalizzati a condizione che:
- gli intermediari iscritti in sezione A abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
- gli intermediari iscritti in sezione B abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
- gli intermediari iscritti in sezione D abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione.
Nel corso di questa collaborazione, è obbligatorio fornire al cliente:
- Una informativa completa e accurata che indichi chiaramente che l'attività di intermediazione è svolta in collaborazione tra più intermediari;
- l'indicazione dell'esatta identità della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
Gli intermediari che svolgono attività in collaborazione tra di loro, ai sensi dell'articolo 22, sono solidalmente responsabili per gli eventuali danni sofferti dal cliente a causa dello svolgimento di tale attività, fermo restando il diritto di ciascun intermediario di rivalersi sugli altri in base ai rapporti interni.
Per quanto riguarda le collaborazioni verticali, il Broker che si avvale di addetti operanti all’esterno dei propri locali deve richiederne l’iscrizione nella sezione E RUI IVASS. Per farlo, è necessario fare richiesta tramite nuovo portale RUI , qui trovi tutte le istruzioni.
Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento della Tassa di Concessione Governativa (Per ulteriori dettagli consulta la guida - Tassa di concessione governativa: quando è necessario ripagarla?).
Passaggio di sezione B del RUI
Le persone fisiche e le società iscritte possono passare ad un'altra sezione, a condizione che soddisfino i requisiti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
Il passaggio di sezione deve essere richiesto mediante il nuovo portale RUI , qui trovi tutte le istruzioni.
Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento della Tassa di Concessione Governativa (Leggi la guida - Tassa di concessione governativa: quando è necessario ripagarla?).
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