In una lettera al mercato, scritta dall'IVASS e dalla Banca d'Italia, si invita a prestare particolare attenzione nell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento. Si invita alla cautela, tanto le banche, quanto gli intermediari finanziari, e le imprese produttrici, con l'obiettivo di garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela.
Lettera al mercato IVASS e Banca D'Italia: in sintesi
Il mancato rispetto, oltre a ad essere sanzionato, potrebbe esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l’eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti Autorità di vigilanza.
Fra i contratti offerti in abbinamento ai finanziamenti, possiamo ricordare:
1) a protezione del credito (polizze vita e/o danni volte a garantire il rimborso del finanziamento, c.d. PPI – Payment Protection Insurance);
2) a protezione di un bene dato in garanzia (ad. es. polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare). Parimenti, specifica attenzione merita il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”).
Specifica attenzione va riservata alle polizze PPI, che hanno la finalità di tutelare il cliente da eventi pregiudizievoli in grado di limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento e, conseguentemente, favorire un mercato del credito più efficiente. Di qui l’esigenza che esse siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente.
A tal fine, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono chiamati ad applicare un insieme di regole, da considerarsi nella loro unitarietà; in particolare, l’abbinamento fra finanziamenti e polizze deve rispettare la normativa in materia bancaria e assicurativa e la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti con i consumatori.
Gli elementi di attenzione:
a) la qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa;
b) il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”);
c) il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling;
d) i conflitti di interessi e il livello dei costi;
e) la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.
Qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa
Nel caso in cui una polizza sia richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, la banca o l’intermediario finanziario proponenti avranno cura di dare preventiva evidenza di tali circostanze e caratteristiche – ad esempio, sui propri siti web – in modo da consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti; in questo caso, gli intermediari sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. I contenuti minimi della copertura richiesta devono, in ogni caso, essere tali da rendere concretamente possibile al cliente la ricerca di polizze equivalenti sul mercato.
I costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG6 . Le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita l’utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza.
Collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze “decorrelate”
Sulla base di alcuni reclami, l’IVASS ha svolto un’indagine che si è conclusa con la segnalazione all’AGCM di possibili pratiche commerciali scorrette da parte di intermediari finanziari che imponevano di fatto, come condizione per accedere al finanziamento, la sottoscrizione di polizze a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall’intermediario finanziario che le collocava, prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto. In caso di rimborso anticipato del prestito, il rimborso della quota parte del premio non goduto veniva negato, sostenendo l’assenza del collegamento funzionale tra le due operazioni (da cui il termine “decorrelate”).
A seguito della segnalazione dell’IVASS, l’AGCM ha avviato procedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e dei relativi partner bancari e finanziari, alcuni dei quali conclusi con provvedimenti che hanno accolto e reso obbligatori gli impegni proposti dagli operatori coinvolti.
Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling
Gli obiettivi di collocamento del personale addetto alla vendita e delle reti distributive nonché i relativi sistemi di remunerazione non devono determinare indebite pressioni alla vendita congiunta dei prodotti.
In particolare, i sistemi di remunerazione non devono incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti. In tale prospettiva, gli operatori dovranno:
- prendere in considerazione le lamentele sotto qualunque forma rappresentate dalla clientela e altri indicatori di potenziali anomalie nell’attività di vendita (es., frequenza del recesso dalle polizze, percentuale di attivazione delle stesse, incidenza dei reclami, ecc.);
- riservare adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive, affinché i prodotti siano venduti correttamente e siano fornite chiare indicazioni sui costi e sui benefici dei prodotti offerti.
Al fine di evitare fenomeni di mis-selling, le funzioni di controllo interno degli intermediari e delle imprese di assicurazione devono adottare iniziative supplementari per verificare il livello di customer satisfaction (es. telefonate ad un campione di clienti per verificare l’effettiva scelta di sottoscrivere i prodotti abbinati, di comprensione dei relativi costi e dei benefici attesi) e la condotta della rete (es. mediante indagini di mystery shopping); andrà inoltre verificata l’esistenza di eventuali pressioni interne per il collocamento di determinati prodotti (es. attraverso colloqui individuali da parte di personale delle funzioni di controllo con gli addetti).
Conflitti di interesse e livello dei costi
- potenziali situazioni di conflitto di interesse, come nel caso di accordi di natura partecipativa o commerciale tra il soggetto promotore della polizza assicurativa e il soggetto erogante il finanziamento o collocatore/distributore del finanziamento (anche nel caso di agenti/mediatori);
- squilibrio tra il costo dell’attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito, tenuto conto che si tratta di norma di prodotti altamente standardizzati.
Per quanto riguarda il livello dei costi, dall’esame delle evidenze dell’IVASS9 emerge nelle linee di business che raccolgono queste polizze una differenza di prezzi a seconda del canale di vendita utilizzato10. Tali dati confermano precedenti evidenze, come ad esempio i risultati dell’indagine svolta nel 2015 dall’IVASS sui costi delle polizze vita abbinate ai finanziamenti11 da cui era emersa, in media, una differenza significativa, rispetto ai prodotti c.d. stand alone offerti dalle stesse imprese, nei caricamenti totali sui premi e nelle commissioni pagate alle banche o agli istituti finanziari.
In esito alle attività di controllo e monitoraggio, dovranno essere adottati tempestivamente i necessari interventi correttivi finalizzati a far cessare condotte di collocamento non in linea con le vigenti regole. Tali interventi possono includere: campagne di formazione (verso i propri addetti o la rete di vendita) o di informazione (verso la clientela); la revisione degli schemi contrattuali; la revisione degli accordi distributivi in essere (fino alla revisione/revoca del mandato) e dei sistemi di remunerazione della rete di vendita. Si raccomanda inoltre che la funzione di internal audit degli operatori coinvolti pianifichi e svolga con periodicità almeno biennale verifiche, anche on site, sulla corretta commercializzazione dei prodotti abbinati.
La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate
Il cliente ha diritto di recedere da un contratto di finanziamento in qualsiasi momento; nel caso in cui al finanziamento sia abbinata una polizza assicurativa, l’intermediario finanziario si attiva per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per la restituzione al cliente dei relativi premi non goduti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente12 , senza attendere la richiesta del cliente.
Analogamente, in caso di estinzione parziale del finanziamento, gli operatori si attiveranno per la restituzione della quota parte di premi non goduti. Resta ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa. Nei casi di surroga dei finanziamenti, policy e modalità di vendita non devono condizionare la libera determinazione dei consumatori, che non devono essere indotti a recedere da contratti di assicurazione di cui sono già titolari per sottoscrivere polizze distribuite dall’istituto surrogante.
Si richiama, in definitiva, la necessità di rispettare, nella distribuzione dei prodotti assicurativi, i principi cardine della direttiva IDD, tra i quali:
i) l’obbligo di agire con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e di fornire ai contraenti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
ii) la necessità di adottare misure idonee a identificare e gestire i conflitti di interesse e di mantenere e applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
iii) l’obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze dello stesso al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto e di fornire informazioni oggettive sul prodotto assicurativo al fine di consentire al contraente di prendere una decisione informata;
iv) l’obbligo, in tema di product oversight and governance, di distribuire il prodotto al cliente target per il quale è stato disegnato e di garantire nel continuo il value for money del prodotto stesso.
Le banche e gli intermediari finanziari dovranno procedere a una verifica delle proprie politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento. Le imprese di assicurazione dovranno verificare il disegno e le politiche di offerta e collocamento dei propri prodotti assicurativi collocati o destinati al collocamento in abbinamento a un finanziamento.
Nel caso in cui vengano riscontrate carenze e ambiti di miglioramento, dovranno essere adottate le iniziative di rimedio necessarie per rimuovere tempestivamente le aree di debolezza ed innalzare il livello di tutela della clientela. Ci si attende inoltre che vengano individuate misure adeguate a contenere i rischi legali e di reputazione connessi con eventuali irregolarità, inclusa, se del caso, l’adozione di misure di indennizzo.
In ogni caso, la Banca d’Italia e l’IVASS si riservano di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte nell’ambito dell’attività di controllo e di scambiarsi le informazioni di rispettivo interesse.
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