Provvedimento IVASS n.102: criterio di calcolo dei costi per il risarcimento diretto

Provvedimento IVASS n.102: criterio di calcolo dei costi per il risarcimento diretto

Il Provvedimento IVASS n.102 reca misure temporanee di deroga al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto.

 

Provvedimento IVASS n.102 del 15 dicembre 2020: relazione al Provvedimento

Il sistema di incentivi e penalizzazioni di cui al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, istituito in attuazione della legge n. 1 del 24 gennaio 2012, è finalizzato a migliorare l’efficienza gestionale delle imprese nell’ambito del Risarcimento Diretto.

Gli indicatori utilizzati per misurare l’efficienza delle imprese sono:

1. antifrode liquidativa,

2. costo,

3. dinamica del costo,

4. velocità di liquidazione.

In particolare, la “dinamica del costo” misura l’aumento/decremento del costo medio dei sinistri CARD/CID con danni alle cose, relativi alla sola Macroarea territoriale, subiti e pagati a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell’anno di accadimento, rispetto al medesimo valore rilevato nell’anno precedente.

Le restrizioni alla circolazione stradale conseguenti all’epidemia di COVID-19 comporteranno nella annualità 2020 un’importante riduzione dei sinistri (per il numero dei sinistri pagati nell’anno di accadimento è stimata una riduzione del 23% nella macroarea 1) e un aumento del costo medio degli stessi (stimato nel +4,5% nella macroarea 1), registrato in conseguenza delle modifiche occorse nella distribuzione per classe d’importo. La combinazione di tali fattori determinerà, in particolare nelle imprese di piccola dimensione, un aumento della volatilità dell’indicatore “dinamica del costo” con conseguenze negative sulla sua capacità di rappresentare correttamente il grado di efficienza gestionale.

Il Provvedimento IVASS n.102 ha lo scopo di attenuare la volatilità di questo indicatore, con la finalitò di contribuire efficacemente alla corretta determinazione di incentivi e penalizzazioni anche nell’attuale contesto eccezionale.

Le modifiche introdotte con il Provvedimento IVASS prevedono:

1. l’estensione del perimetro di calcolo all’intero territorio nazionale, consentendo di estendere la base statistica in un periodo di forte calo della sinistrosità;

2. l’adozione della distribuzione tagliata degli importi dei sinistri, in modo da limitare l’effetto distorsivo dei sinistri “di punta” su un insieme di sinistri di dimensioni ridotte a causa dell’osservato calo della sinistralità;

3. l’utilizzo per i due anni oggetto del confronto della medesima distribuzione territoriale dei sinistri, al fine di sterilizzare l’eventuale variazione della distribuzione dei sinistri nelle 3 macroaree occorsa tra le due annualità osservate;

4. la durata della deroga per gli esercizi 2020 e 2021. L’estensione della deroga all’esercizio 2021 è determinata dalla struttura dell’indicatore che confronta i costi medi di due esercizi.

 

Provvedimento IVASS n.102

 

Art. 1 (Criteri di calcolo degli incentivi per la “dinamica del costo”)

 

1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per la determinazione della “variazione del costo dei danni alle cose” , i costi medi sono calcolati, secondo le modalità descritte nell’allegato 1, facendo riferimento ai pagamenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente considerando i sinistri CID dell’intero territorio nazionale, per i quali il totale dei pagamenti sia interno all’intervallo individuato dai percentili di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi 2020 e 2021.

 

Art. 2 (Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

 

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 

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