Nel Provvedimento n.99 del 6 ottobre 2020, l’IVASS – Istituto di Vigilanza per le assicurazioni – ha pubblicato il procedimento sanzionatorio: la procedura per l’audizione a distanza delle parti.
Provvedimento IVASS n.99 - Procedimento sanzionatorio, procedura per l'audizione a distanza delle parti: analisi
Il Provvedimento IVASS n.99 parte da un presupposto ben preciso: l’audizione è disposta esclusivamente nei confronti del legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o delle persone fisiche destinatarie della contestazione che ne abbiano fatto espressa richiesta.
L’IVASS adotta la seguente procedura per favorire l’esercizio del diritto di difesa qualora l’audizione in sede fosse impossibile o più difficilmente esperibile nei tempi ordinariamente previsti ovvero onerosa per la parte.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 1- le definizioni
“audizione a distanza”: la partecipazione al procedimento sanzionatorio del soggetto destinatario della contestazione dell’IVASS, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, attraverso un collegamento audiovisivo tra il richiedente l’audizione e l’organo davanti al quale questa si svolge, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto.
“firma digitale”: il particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
“soggetto competente all’istruttoria del procedimento”: il Collegio di Garanzia o il Servizio Sanzioni e Liquidazioni.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 2 - Istanza di audizione a distanza
1.Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito. A tal fine, comunica l’indirizzo di posta elettronica collegato al contatto Skype di riferimento.
2. In mancanza di richiesta ai sensi del comma 1, nella comunicazione della data fissata per l’audizione prevista dall’articolo 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, l’IVASS informa l’interessato della possibilità di avvalersi della facoltà di audizione a distanza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito.
3. Ove l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, si osserva la procedura disciplinata dagli articoli 3 e seguenti del presente provvedimento.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 3 - Identificazione della parte
1.All’inizio dell’audizione la parte dichiara le proprie generalità e legge gli estremi del proprio documento di identità che vengono riportati nel verbale di cui all’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39. Esibisce inoltre davanti alla telecamera il suddetto documento per consentire l’identificazione da parte del soggetto competente all’istruttoria del procedimento.
2. La procedura di cui al comma 1 viene espletata anche nei confronti di un eventuale avvocato o altro consulente che assiste la parte e che è altresì chiamato a confermare l’identità del proprio cliente.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 4 - Svolgimento dell’audizione a distanza
1.Al termine dell’identificazione la parte dichiara di aver espressamente scelto l’audizione a distanza e conferma il proprio indirizzo PEC - ovvero l’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale la parte stessa risulti eventualmente assistita e identificata - al quale inviare copia del verbale.
2. Nel verbale sono riportate le dichiarazioni della parte inerenti ai fatti oggetto del procedimento, nonché le informazioni di cui al comma 1.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 5- Lettura del verbale e trasmissione alla parte
1.Conclusa l’audizione viene data lettura del verbale alla parte che può proporre eventuali modifiche al fine di pervenire alla redazione di un testo finale condiviso.
2. Copia del verbale viene trasmessa dall’IVASS all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 6 -Sottoscrizione e ritrasmissione del verbale all’IVASS
1.La parte sottoscrive il verbale con firma elettronica o digitale. Analoga procedura è svolta dall’eventuale avvocato o altro consulente che la assiste.
2.Se la parte, o chi la assiste, non è dotata di firma elettronica o digitale, stampa il verbale in forma cartacea, vi appone la propria firma autografa e procede alla sua scansione ai fini della ritrasmissione.
3.La parte trasmette, dall’indirizzo PEC comunicato all’indirizzo PEC del Servizio Sanzioni e Liquidazioni, il verbale sottoscritto digitalmente o la scansione del documento firmato in forma cartacea.
4. Nel caso di cui al comma 2, trasmette in allegato al verbale la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e riporta nel testo della PEC la seguente dichiarazione: “Si trasmette copia, sottoscritta con firma autografa, del verbale, composto da n. XX pagine, relativo all’audizione tenutasi a distanza in data gg/mm/aaaa, davanti al soggetto competente all’istruttoria del procedimento dell’IVASS”.
Provvedimento IVASS n.99 Art. 7 - Sottoscrizione del verbale da parte dell’organo competente dell’IVASS
1. Ricevuto il verbale sottoscritto dalla parte, il soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS appone la firma elettronica o digitale.
2. Il verbale sottoscritto da tutte le parti viene trasmesso all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.
Provvedimento IVASS n.99 Art.8 - Problemi tecnici della piattaforma
In caso di problemi tecnici della piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’audizione a distanza, questa viene sospesa e rinviata ad altra data. Di tale evenienza viene dato atto nel verbale di audizione che viene sottoscritto dal soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS e trasmesso alla parte via PEC con l’indicazione di una nuova data di convocazione.




