L'IVASS emana un nuovo Provvedimento, in merito alle comunicazione che gli Intermediari Assicurativi, sezione A, B e D, devono fare all'IVASS per gli Intermediari sezione E del RUI - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Un Provvedimento pubblicato il 13 febbraio 2019, per descrivere tutti i passaggi per comunicare con l'IVASS in merito alla propria rete di collaboratori.
Leggi l'articolo per scoprire tutti i passaggi e i termini di scadenza.
Provvedimento N.84 IVASS: il quadro generale
Dato il Regolamento n.40 del 02 agosto 2018, considerata la necessità di dare attuazione alle normative europee, il 13 febbraio 2019 L'IVASS emana un provvedimento per stabilire come gli Intermediari delle sezioni A, B o D possono comunicare con l'Istituto le informazioni relative ai loro Intermediari iscritti nella sezione E del RUI IVASS.
Le comunicazioni possono essere effettuate:
- Dagli Intermediari delle sezioni A, B, D del Registro IVASS, con riferimento alla propria posizione e a quella di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- Dagli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro, limitatamente alla posizione di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- Dalle imprese di assicurazione, per ciascuno dei produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento.
Il Provvedimento n.84 si articola di 6 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono previsioni relative, rispettivamente, alle fonti normative e alle definizioni.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione.
L'articolo 4 disciplina le modalità e i termini di comunicazione all'IVASS.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l’entrata in vigore del Provvedimento.
Provvedimento 84 IVASS: articolo 4, modalità e termini di trasmissioni delle informazioni all'IVASS
In attuazione del Regolamento n.40 del 2018, le comunicazioni sono trasmesse all'IVASS utilizzando il modello elettronico disponibile sul sito ufficiale IVASS, inviato tramite posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nel rispetto di questi termini:
- dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B e D del Registro e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;
- dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nella sezione A del Registro e agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
Provvedimento n.84: chiarimenti applicativi sulla trasmissione all'IVASS relative agli stretti legami
L'IVASS pubblica un chiarimento in merito alla questione della trasmissione all'IVASS delle informazioni relative alla rete dei collaboratori degli Intermediari Assicurativi. L'allegato pubblicato si compone di una serie di domande in merito alle questioni più comuni.
1. La comunicazione del CAP costituisce requisito di iscrizione e o di permanenza nel Registro?
13. Quando si configura uno stretto legame secondo l’art.1, comma 1, lett. iii), n. 4), del CAP?
1. La comunicazione del CAP costituisce requisito di iscrizione e o di permanenza nel Registro?
L’obbligo di comunicare le informazioni relative alle partecipazioni e agli stretti legami è richiesto, quale requisito di iscrizione nel Registro (e di permanenza della stessa), dalla normativa nazionale di implementazione della direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD) (cfr. art. 3, par. 6), che si applica dal 1° ottobre 2018. Per i soggetti già iscritti nel RUI alla predetta data del 1° ottobre 2018, la necessità di adeguamento ai nuovi requisiti di derivazione comunitaria entro la data del 23 febbraio 2019 discende dalle disposizioni transitorie della Direttiva e del decreto legislativo di recepimento (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 68/2018, di modifica del CAP, in attuazione dell’art. 40 della direttiva IDD).
2. E’ necessario comunicare le partecipazioni superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto dell’intermediario, detenute a valle e a monte, sia in forma diretta, sia in forma indiretta?
Si richiede la comunicazione da parte degli iscritti delle partecipazioni detenute a valle e a monte in forma diretta ed indiretta, secondo le modalità indicate dal modello pdf elettronico (con riferimento alle partecipazioni indirette, si richiede l’indicazione della sola presenza, senza dati di dettaglio). Gli iscritti danno altresì conto dell’esistenza di tali partecipazioni nella Relazione allegata al modello, attestando che non vi sono motivi ostativi all’esercizio della vigilanza da parte dell’IVASS.
3. E’ necessario comunicare esclusivamente le informazioni connesse ai partecipanti il capitale dell’iscritto nel RUI che svolgono attività di intermediazione?
No, la comunicazione riguarda tutte le partecipazioni, detenute a valle e a monte, a prescindere dall’ambito di operatività di ciascuna.
4. Nel caso di banche iscritte nella Sezione D del Rui, nel campo “importo” va inserito il valore comunicato al 31 dicembre per l’APE (Assetti Partecipativi Enti) a Banca d’Italia?
Sì, si conferma che possono essere adottate le stesse modalità di calcolo. Il dato va comunicato all’IVASS nei limiti di quanto precisato.
5. E’ necessario comunicare esclusivamente le informazioni connesse agli stretti legami fra persone fisiche e/o giuridiche che svolgono l’attività nell’ambito del settore assicurativo?
No, la comunicazione riguarda tutti gli stretti legami esistenti, fatta salva la precisazione per i legami familiari che vanno comunicati se entro il secondo grado di parentela e se sussistenti con soggetti operanti nei soli settori assicurativo, finanziario e creditizio (Cfr. risposta al quesito 13).
6. E’ necessario comunicare situazioni di stretti legami relativi a rapporti giuridici o contrattuali di cui l’Istituto sia già informato, ad esempio gli stretti legami dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI limitatamente a quelle situazioni in cui essi abbiano rapporti di collaborazione con altri soggetti che svolgono attività comprese nel ciclo assicurativo ma che non siano altrimenti già note all’Istituto stesso?
Con riferimento ai collaboratori di cui alla sezione E, gli intermediari di primo livello non comunicano ad IVASS le partecipazioni e gli stretti legami in essere ma, come previsto dagli art. 22 e 23 del Regolamento n. 40/2018, esclusivamente di aver verificato che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS con riferimento alla sussistenza di stretti legami e/o partecipazioni.
7. Le persone fisiche che operano esclusivamente in forma societaria (responsabile della attività di intermediazione di società iscritte nelle sezioni A o B del RUI ovvero rappresentante legale, amministratore delegato, direttore generale di società iscritte nella sezione B del RUI) devono dichiarare la presenza di stretti legami e/o partecipazioni?
Le dichiarazioni su stretti legami e partecipazioni rilevanti devono essere rese anche da parte delle persone fisiche iscritte nel RUI, a prescindere dalle modalità in cui operano, poiché l’adeguamento dei requisiti professionali alle nuove disposizioni in materia di stretti legami e partecipazioni rilevanti è previsto dalla IDD e dal CAP per tutti gli iscritti, persone fisiche e società. Si ricorda che, nel caso di nuove iscrizioni, anche le persone fisiche che si iscrivono nel RUI e che intendono operare in virtù delle cariche societarie di cui all’art. 13 del Regolamento n. 40/2018 (responsabile, rappresentante legale, amministratore delegato e direttore generale) devono rendere le dichiarazioni personali sul possesso di tutti i requisiti di iscrizione, inclusi quelli relativi a stretti legami e partecipazioni.
8. E’ possibile inserire i dati sulle partecipazioni a valle e a monte con società o persone fisiche di nazionalità estera?
Sì, in tali casi deve essere selezionata l’apposita casella di testo che consente l’inserimento dei relativi dati identificativi.
9. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Provvedimento IVASS n. 84 del 13 febbraio 2019, rilevano le ipotesi di interessenza superiore al 10% con influenza notevole in Fondi d’investimento?
No. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Provvedimento IVASS n. 84 del 13 febbraio 2019, rilevano i casi di partecipazione nelle Società di gestione del Risparmio.
10. Ai fini della sussistenza dello stretto legame rileva la percentuale di possesso delle partecipazioni o la percentuale dei diritti di voto esercitabile?
In base all’art. 1, comma 1, lett. iii), n. 2 del CAP, configura uno stretto legame: “Il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante”. Si tratta di ipotesi da considerarsi alternative tra di loro. Ne discende che l’intermediario è tenuto a comunicare l’esistenza di una partecipazione sopra soglia, laddove se ne configurino i presupposti in applicazione di uno dei criteri previsti dalla norma codicistica.
11. Gli intermediari iscritti nel RUI devono comunicare i pegni o gli investimenti a trading che trasferiscono diritti superiori al 10% del capitale?
Si, si conferma che è richiesta la comunicazione dei dati, trattandosi di fattispecie che determinano l’attribuzione del diritto di voto, utilizzando la tabella in cui si inseriscono i dati delle partecipazioni
12. Con quali modalità sono comunicate le fattispecie di stretti legami previste dall’art. 1, comma 1, lett. iii), n. 3 del CAP?
L’eventuale sussistenza di “un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione” (art. 1, comma 1, lett. iii), n. 3 del CAP) viene resa nota all’Ivass attraverso l’invio di una dichiarazione firmata digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. recante nell’oggetto la dizione: “dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. iii), n. 3 del CAP”. La dichiarazione dovrà contenere: - dati identificativi del dichiarante (codice fiscale e numero di iscrizione nel RUI); - dati identificativi del soggetto che esercita la direzione unitaria (se iscritto, codice fiscale e numero di iscrizione nel RUI); 4 - se la direzione unitaria derivi da un contratto, da una clausola statutaria ovvero dalla identica composizione della maggioranza degli organi di amministrazione. Nessuna dichiarazione sarà dovuta riguardo all’ipotesi di direzione unitaria derivante dall’esistenza di “legami importanti e durevoli di riassicurazione” in quanto non configurabili con riferimento agli intermediari.
13. Quando si configura uno stretto legame secondo l’art.1, comma 1, lett. iii), n. 4), del CAP?
Nel premettere che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. iii, n. 4, del CAP si configura uno stretto legame nei casi in cui sussiste un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa, si precisa che si tratta di ipotesi residuali, in quanto non riconducibili alle casistiche di cui all’art. 1, comma 1, lett. iii), nn. 1 e 2. Per i soli rapporti di natura familiare, si ritiene ragionevole e proporzionato limitare la segnalazione ai rapporti di coniugio, alle unione civili ed alle convivenze di fatto (in considerazione di quanto prevede la Legge 20 maggio 2016, n. 76), nonché di parentela entro il secondo grado, ove tali rapporti sussistano con riferimento a soggetti che operano nel settore della distribuzione assicurativa e nei settori finanziario e creditizio. I dati sono comunicati secondo le modalità previste dal modello pdf elettronico. Nella Relazione allegata al modello gli intermediari attestano, con riferimento agli stretti legami comunicati, che non vi sono motivi ostativi all’esercizio della vigilanza da parte dell’IVASS.