Regolamento IVASS n.46: trasparenza e politica di impegno

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L’IVASS ha pubblicato il nuovo Regolamento in merito alle disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 124-novies, comma 3, del Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Regolamento IVASS n.46: l'analisi

L’intervento da attuazione al decreto legge n.49 del 10 maggio 2019, che va a modificare:

  • il TUF, con l’inserimento, tra l’altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali;
  • il CAP, con l’introduzione dell’articolo 47-duodecies che, in raccordo con le disposizioni del TUF sopra richiamate, impone agli investitori istituzionali l’osservanza di dette disposizioni in coerenza con la regolamentazione attuativa IVASS.

 

Le principali novità introdotte in occasione del recepimento della direttiva SHRD2 nel TUF riguardano i seguenti profili:

a) l’individuazione dell’ambito applicativo delle norme agli investitori istituzionali (imprese di assicurazione o riassicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dei rami vita che investono in società quotate in mercati regolamentati) (art. 124-quater TUF);

b) l’adozione e la comunicazione al pubblico di una politica di impegno che descriva le modalità con cui tali soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario. La politica descrive, inoltre, se e in quale modo gli investitori dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti o comunicano con gli stakeholder dell’impresa nonché gestiscono conflitti di interesse attuali e potenziali in relazione al loro impegno. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a pubblicare le modalità di attuazione della politica e a fornire al pubblico una comunicazione motivata nel caso in cui non adempiano a detti obblighi di adozione e disclosure (art. 124-quinquies TUF);

c) la pubblicazione delle informazioni sulla coerenza dei principali elementi della propria strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle proprie passività, nonché sul contributo di tale strategia alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine dei loro portafoglio, nonché sugli eventuali accordi con il gestore di attivi cui sia stato affidato il portafoglio (art. 124-sexies TUF).

 

Struttura Regolamento IVASS n.46

Il Regolamento IVASS n.46 è composto da 3 Capi.

Capo I

Detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Questo regolamento, infatti, è destinato alle:

  • imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  • imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  • sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

 

Capo II

Capo II reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.

 

L’articolo 4 disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno. Nello specifico, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché le sedi secondarie di imprese di Stato Terzo, qualificate investitori istituzionali, di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lett. b) del TUF, pubblicano sul sito internet gratuitamente le informazioni riguardanti:

a) la politica di impegno, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF (entro 15 giorni dall’adozione);

b) le relative modalità di attuazione, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF (entro il 28 febbraio dell’anno successivo);

c) le eventuali ragioni di mancato adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 124- quinquies, commi 1 e 2, del TUF. Detti soggetti possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate. Nel caso in cui l’esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, gli investitori istituzionali assicurativi rendono altresì reperibile le informazioni relative a tale circostanza.

 

L’articolo 5 disciplina le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza della strategia di investimento azionario con le proprie passività, in particolare di lungo termine e con cui gli stessi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. Tali informazioni da strutturarsi tenendo anche conto della politica e della strategia di investimento di cui all’articolo 37-ter del Codice e relative disposizioni IVASS di attuazione, sono aggiornate annualmente, se non intervengono modifiche sostanziali.

 

Conformemente al dettato dell’articolo 124-sexies, comma 5 del TUF, si prevede l’obbligo di inclusione di tali informazioni nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria. Per le imprese locali - di cui all’art. 51-ter del CAP e Regolamento attuativo IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 - tale previsione non si applica poiché esse sono escluse dall’applicazione del framework Solvency II e quindi non sono tenute a redigere la relazione sulla solvibilità.

 

Esse, pertanto, adempiono agli obblighi previsti dal Regolamento attraverso i documenti informativi previsti dalla normativa ad esse applicabile. Gli investitori istituzionali assicurativi possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate.

 

Capo III

Il Capo III contiene le disposizioni transitorie, in particolare il regime di prima applicazione per la pubblicazione della politica di impegno e finali concernenti rispettivamente, la pubblicazione e l’entrata in vigore prevista (articoli 6 e 7).

 

Art. 6 (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall’articolo 4, commi 1 e 4 e dall’articolo 5 entro il 28 febbraio 2021.

 

Art. 7 (Pubblicazione e entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

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