L’IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni- ha pubblicato il Regolamento IVASS n.50 del 3 maggio 2022 che introduce l’obbligatorietà di trasmissione dati allo stesso Istituto di vigilanza anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni così come previsto in capo alle imprese del Ramo Vita, secondo il Regolamento IVASS in materia di Antiriciclaggio n. 44/2019.
Regolamento IVASS n.50/2022: in sintesi
Il Regolamento IVASS n.50/2022, non ancora entrato in vigore, prevede la raccolta dei dati anche da parte delle imprese assicurazione operanti in Italia nei rami danni, fino ad oggi escluse, come analogamente previsto in capo alle imprese del ramo vita, ai sensi Regolamento IVASS n. 44/2019.
Come noto, il Regolamento IVASS 44/2019, obbliga annualmente le imprese, italiane ed estere, che operano in Italia nei rami vita alla trasmissione di un insieme strutturato di informazioni e dati, tra cui quelli relativi all’ammontare dei premi e del corrispondente numero di polizze distribuite da ciascun Intermediario Assicurativo.
Con l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n.50/2022, anche le imprese assicurazione rami danni saranno tenute ad inviare le informazioni relative ai premi riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività direzionale, con specifica evidenza alle polizze relative ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e Cauzioni (ramo 15).
Dati da inviare e tempistiche:
Nell'articolo 4 comma 1 del Regolamento IVASS n.50/2022, si prevede che: “Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all’IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia.”
In particolare, nell'articolo 4 comma 2 del Regolamento IVASS n.50/2022, si legge che: “Le imprese.... trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione V “Intermediari” del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, (ai sensi art. 28-sexies del Regolamento 44/2019)”.
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