Regolamento IVASS n.49/2021: procedimento di accesso al progetto SandBox

Regolamento IVASS n.49/2021: procedimento di accesso al progetto SandBox

Il Progetto è dedicato a tutti gli operatori, in particolare Fintech e Insurtech, ed è uno spazio controllato dove gli operatori potranno testare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi beneficiando di un regime semplificato transitorio. In questo Regolamento IVASS tutte le specifiche sul progetto.

Regolamento IVASS n.49/2021: procedimento di accesso al progetto SandBox

La Sandbox regolamentare è un progetto innovativo realizzato dal MEF in collaborazione con l’IVASS, la Banca d’Italia e la CONSOB e rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione del Paese. (Clicca qui per accedere a tutti i documenti)

Nel Regolamento IVASS, passata la prima parte dove sono vi sono definizioni e le specifiche sulle modalità di comunicazione con l’Istituto, solo tramite PEC, si passa alla struttura del progetto.

Regolamento IVASS n.49/2021, articolo 5: Domanda e ammissione al progetto SandBox

1.La domanda di ammissione alla sperimentazione è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’IVASS.

  1. Nei casi in cui le attività descritte nel progetto rientrano nella competenza di più Autorità e presuppongono l’ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell’art. 12, co. 7, del Regolamento sandbox, la domanda di ammissione è inviata contestualmente a tutte le Autorità coinvolte.
  2. L’IVASS, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l’avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando:
  3. a) la domanda non è presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non è trasmessa secondo le modalità previste all’art. 4;
  4. b) la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 è incompleta;
  5. c) la domanda è sprovvista di uno o più degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1.
  6. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facoltà di presentare una nuova domanda, purché nel rispetto dell’eventuale termine fissato dalle Autorità di vigilanza a norma dell’art. 9, co. 2, del Regolamento sandbox

Regolamento IVASS n.49/2021, articolo 6: Istruttoria e termine del procedimento

  1. L’IVASS, successivamente all’avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal Regolamento sandbox e può richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell’art. 12, co. 2, del medesimo Regolamento.
  2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessità nel maggior termine indicato, l’IVASS comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 12, co. 2, del Regolamento sandbox.
  3. Nel corso dell’istruttoria, l’IVASS può formulare al Comitato o a singole Autorità o Amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all’art.13, co. 6, del Regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di 45 giorni per il suo rilascio.
  4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è adottato entro il termine massimo previsto dall’art. 13, co. 6, del Regolamento sandbox.
  5. Nei casi di cui all’art. 5, co. 2, l’IVASS comunica alle altre Autorità coinvolte:

- il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso l’IVASS è pari all’eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre Autorità.

- la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l’hanno determinata. L’interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre Autorità comportano il medesimo effetto per il procedimento presso l’IVASS.

  1. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l’hanno determinata.

Regolamento IVASS n.49/2021, articolo 7: Trasmissione della relazione al Comitato

  1. Entro il termine di 45 giorni, calcolati ai sensi dell’art. 12, co. 3, del Regolamento sandbox e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la Relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica è trasmessa dall’IVASS alla segreteria tecnica del Comitato.
  2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art.13, co. 6 del Regolamento sandbox è sospeso dalla data di trasmissione della Relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.

Regolamento IVASS n.49/2021, articolo 8: Conclusione del procedimento

  1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è comunicato al soggetto istante e, entro 5 giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato.
  2. L’IVASS pubblica sul proprio sito internet l’ammissione del soggetto istante alla sperimentazione.
  3. Nei casi di cui all’art. 5, co. 2, l’IVASS comunica senza indugio alle altre Autorità coinvolte gli esiti dell’istruttoria di propria competenza ai fini dell’ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. L’IVASS effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre Autorità. Il termine di 5 giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento da parte delle Autorità coinvolte.
  4. Salva la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda, in caso di esito negativo dell’istruttoria, prima dell’adozione del provvedimento di diniego all’ammissione alla sperimentazione, l’IVASS comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.
  5. La mancata adozione, nei termini previsti dall’art. 13, co. 6, del Regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull’istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell’istanza.

Regolamento IVASS n.49/2021, articolo 9: Numero massimo di progetti ammissibili

  1. L’IVASS può fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell’art. 9, co. 2, del Regolamento sandbox.
  2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attività oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) del Regolamento sandbox, il numero massimo di progetti è distinto in classi omogenee. L’IVASS individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell’art. 13, co. 6, del Regolamento sandbox.
  3. La sospensione o l’interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di più classi, la sospensione o l’interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe.
  4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione è valutata positivamente ma non può essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento di diniego all’ammissione indica espressamente che il progetto sarà preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell’istanza da parte dell’operatore.

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