Nuovi requisiti professionali degli intermediari assicurativi previsti dall'IVASS

Nuovi requisiti professionali degli intermediari assicurativi previsti dall'IVASS

A più di un anno di distanza dall’assunzione di tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ ISVAP, l’IVASS rende disponibile la bozza del regolamento concernente i requisiti professionali degli intermediari assicurativi con la pubblicazione del Documento di Consultazione n.2/2014.

Finalità, novità e contenuti del nuovo regolamento relativo ai requisiti professionali degli intermediari assicurativi

Il nuovo regolamento vuole definire gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi con particolare riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.

Il nuovo ordinamento entrerà in vigore il 30 giugno 2014; per la sola disciplina dell’aggiornamento, è prevista l’entrata in vigore al 1°Gennaio 2015. 

Inoltre, considerando la portata delle innovazioni previste, verrà comunque considerata valida la formazione iniziale conseguita sulla base delle vecchie regole entro il 31 dicembre 2014.

Le finalità

La nuova normativa relativa ai requisiti professionali degli intermediari assicurativi si propone di:
- favorire il rafforzamento dei requisiti degli intermediari, elevando quindi gli standard professionali degli addetti al settore;
- omologare tutta la disciplina esistente in materia rendendola il più possibile omogenea e razionale;
- rafforzare il ricorso ai mezzi telematici per la fruizione della formazione/aggiornamento.

Le principali novità

Le innovazioni fondamentali contenute nella bozza del nuovo regolamento riguardano principalmente:
- la modalità di fruizione dei corsi: estrema intercambiabilità dei corsi a distanza e specifiche più rigorose per la formazione prevista in video conferenza e e-learning;
- gli standard organizzativi: maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento (su base biennale anziché annuale, mantenendo il monte-ore complessivo ma permettendo una distribuzione non uniforme nell’arco del biennio) e possibilità di fare riferimento all’anno solare al fine di semplificare l’attività di programmazione dei corsi;
- i contenuti dei prodotti formativi: i prodotti formativi dovranno essere strutturati per aree tematiche, con contenuti minimi e modulati anche in relazione alle caratteristiche dei destinatari;
- i requisiti dei soggetti formatori: se la formazione è in outsourcing, per gli enti erogatori sussiste l’obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale (a meno che i corsi non siano tenuti e organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari); se la formazione è erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari, per i docenti sono previste specifiche di idoneità;
- le modalità di accertamento delle competenze acquisite: procedure rigorose per il test di verifica finale;
- i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva: attribuzione di un ruolo più significativo agli organi amministrativi delle imprese implicati nella formazione degli intermediari.

Contenuti: l’indice del nuovo regolamento

La suddivisione del nuovo regolamento sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi è la seguente:
- CAPO I: Disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari;
- CAPO III: Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula;
- CAPO IV: Disciplina dei prodotti formativi;
- CAPO V: Soggetti formatori;
- CAPO VI: Controlli interni delle imprese sulle reti distributive;
- CAPO VII: Modifiche e abrogazioni;
- CAPO VIII: Disposizioni transitorie e finali.

Infine, l’allegato 1, indica con precisione le differenti aree tematiche a cui devono far esplicito riferimento i corsi di formazione e di aggiornamento professionale:
- Area giuridica;
- Area tecnica assicurativa e riassicurativa;
- Area amministrativa e gestionale;
- Area informatica.

Riflessioni

Con la pubblicazione del sopracitato documento di consultazione n.2/2014 riguardante i requisiti professionali degli intermediari assicurativi, l’IVASS tenta di riordinare tutta la materia esistente al fine di rendere più efficace la formazione iniziale e il successivo aggiornamento periodico degli intermediari.

Se da un lato tale intervento può sembrare un’agevolazione per compagnie ed agenti, dall’altro si presenta come uno svantaggio penalizzante per broker e subagenti che vedono svanire la possibilità di potersi aggiornare con corsi di formazione interamente a distanza secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP del 05/2006. 

Oggi i nuovi requisiti professionali degli intermediari assicurativi hanno sradicato le fondamenta della formazione professionale pubblicate il 02/04/2007 dove si afferma che “l’Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.” Il nuovo regolamento, infatti, specifica nuove disposizioni riguardo alle modalità di svolgimento della verifica finale: “I test di verifica sono effettuati esclusivamente in aula, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari”. (comma 4, art. 8, CAPO II).

Sicuramente, gli obiettivi che l’IVASS si pone di raggiungere attraverso tale intervento regolamentare, ovvero il rafforzamento dei requisiti professionali, l’unificazione di tutta la disciplina esistente in materia e la semplificazione dei rapporti assicurativi via telematici, sono largamente condivisi e facilmente apprezzabili dai professionisti del settore.
Al tempo stesso, però, le nuove modalità di verifica finale, sia per quanto riguarda l’aggiornamento che la formazione iniziale, potrebbero generare perplessità e dubbi in quanto comportano, ogni anno, uno spostamento fisico per raggiungere la sede d’esame e, quindi, un dispendio non solo in termini economici, bensì anche di tempo. Tale situazione può risultare particolarmente disagevole non tanto per gli agenti, ad ogni modo coperti e tutelati dall’agenzia stessa, quanto per i broker, i quali dovrebbero provvedere autonomamente alla risoluzione della nuova condizione.

Bisognerà attendere l’uscita ufficiale del nuovo Regolamento sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi per verificarne il reale impatto sull’utenza di riferimento.

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