In questo articolo alcune domande più comuni sulla collaborazione con un Intermediario o una società iscritta in sezione E del RUI.
Domanda: Chi può iscrivere al RUI, il collaboratore in sez. E?
Risposta: L’iscrizione in sezione E del RUI di un collaboratore che agisca anche fuori dai locali commerciali dell’intermediario A, B o D, avviene ad opera dello stesso intermediario principale, a favore del quale l’iscritto in E svolgerà l’attività distributiva. Il collaboratore non può iscriversi in autonomia in sezione E, perché la sua attività è riconducibile ad una attività professionale svolta per conto o comunque a favore dell’Intermediario principale, di fatto a quest’ultimo subordinata, anche relativamente alla scelta di inserirlo o meno nella propria organizzazione.
L’iscrizione avviene attraverso la compilazione del Modello Unico elettronico messo a disposizione sul sito IVASS.
Domanda: Sono un intermediario assicurativo iscritto in sezione E del RUI, volendo ampliare la mia attività ho contattato altri intermediari con cui collaborare, quali sono gli adempimenti da seguire?
Risposta: L’intermediario iscritto in sezione E può svolgere l’attività professionale per più Intermediari di sezione A , B o D, senza limiti di legge, ma ciascuna collaborazione dovrà essere comunicata all’IVASS, da parte dell’intermediario principale per conto del quale l’attività verrà svolta attraverso la compilazione del Modello Unico elettronico messo a disposizione sul sito IVASS.
L’intermediario di sezione E, anche quando collabora con più intermediari differenti mantiene sempre lo stesso numero di iscrizione al RUI e dalla sua anagrafica risulteranno i nominativi di tutti gli intermediari con cui collabora. Il costo dell’iscrizione al RUI ovvero la Tassa di concessione governativa per iscrivere un collaboratore al RUI è, ad oggi, di euro 168, oltre alla imposta di bollo.
Domanda: È necessaria l’iscrizione nel RUI degli addetti che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari, a loro volta iscritti nella sezione E?
No, gli addetti e i collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E, non devono essere iscritti nel RUI. Resta fermo che tali addetti, unitamente ai dipendenti e dei collaboratori degli iscritti nella sezione E dovranno in ogni caso possedere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’iscrizione nella sezione E dall’art. 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Domanda: Sono un intermediario iscritto alla sezione E, con un unico mandante iscritto alla sezione A, posso iscrivermi al RUI come collaboratore di A?
Risposta: L’iscrizione in sezione E del RUI avviene ad opera dell’Intermediario principale a favore del quale l’iscritto in E svolgerà l’attività distributiva. Il collaboratore di un agente al pari dei collaboratori di sezione B o D non può iscriversi in autonomia in sezione E perché la sua attività è riconducibile ad una attività professionale svolta per conto o comunque a favore dell’intermediario principale, di fatto a quest’ultimo subordinata, da cui l’oramai obsoleto termine di ‘subagente’. L’intermediario iscritto quale collaboratore non deve avere il mandato diretto della compagnia di assicurazione per essere iscritto in sezione E, sebbene collabori con un agente di assicurazione, in quanto l’attività del collaboratore iscritto in sez. E è sempre riconducibile ad una scelta dell’intermediario principale e alla responsabilità di quest’ultimo ovvero dell’agente e non della compagnia che abbia dato mandato allo stesso agente.
L’obbligo di sottoscrivere prima e dichiarare poi, all’IVASS in fase di iscrizione al RUI, l’esistenza del contratto di mandato da parte di una compagnia di assicurazione è solo a carico dell’Intermediario principale,Aagente. Il contratto fra l’agente e il cosiddetto ‘subagente’ è un contratto bilaterale che non rientra nell’ambito del vincolo contrattuale che lega l’agente all’impresa di assicurazione preponente, sebbene l’agente sia tenuto a comunicare alla compagnia il nome del nuovo collaboratore, iscritto al RUI che distribuirà per suo tramite, i prodotti assicurativi di quella compagnia di assicurazione.
Domanda: Sono un intermediario iscritto alla sezione E che intende collaborare con più intermediari iscritti in sezione A e B del RUI. Alcuni di questi che ho contattato trattano gli stessi prodotti e rappresentano le stesse compagnie assicuratrici, in questi casi si possono creare problemi di incompatibilità?
Risposta: Per valutare eventuali incompatibilità è necessario valutare i singoli accordi di collaborazione sottoscritti con ciascun intermediario principale per conto del quale si svolge l’attività distributiva. Non vi sono infatti specifiche regole a riguardo. Tuttavia, la mancata comunicazione agli intermediari referenti dell’esistenza di tali possibili conflitti di interessi può dare luogo alla violazione delle norme generali in tema di correttezza e trasparenza fra le parti contrattuali.
Domanda: Posso propormi come società iscritta in sezione E del RUI?
Risposta: Si certo. Si può essere iscritti al RUI anche come società, oltre che come persona fisica. La società iscritta in sez. E del Rui, quale società collaboratrice di intermediario principale iscritto in sez. A, B o D, deve avere il rappresentante legale e il responsabile dell'attività di intermediazione della società, a loro volta, iscritti alla sez. "E" del RUI, come persona fisica.
Domanda: Se si costituisce una società di intermediazione assicurativa iscritta in A o B del RUI, tutti i soci devono essere iscritti al Registro IVASS?
I soci di capitale di una società di intermediazione non sono tenuti all’iscrizione al RUI. L’obbligo di iscrizione al RUI nella stessa sezione in cui è iscritta la società di intermediazione è obbligatorio per la persona fisica che ricopre il ruolo di rappresentante legale della società e per la persona cui sia attribuita la qualifica di responsabile dell’attività di distribuzione, se nominati, anche per il direttore generale e per l’amministratore delegato.





