Dipendente impresa assicurazione: deve lasciare l'incarico in assenza di diploma?

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Il dipendente dell'impresa di assicurazione privo del diploma quinquennale che ricopre il ruolo di responsabile dell'attività distributiva deve lasciare l'incarico perchè in assenza del requisito di professionalità?

 
La normativa regolamentare, recentemente modificata dal Provvedimento IVASS n.97/2021, prevede espressamente all'art. 17 Regolamento IVASS n.40/2018  il possesso  di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”, obbligatorio per l'iscrizione al RUI. 
 
La deroga vale anche per il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento 97 è stato indicato all’IVASS come responsabile dell’attività di distribuzione di una impresa di assicurazione, che può continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, lettera b-bis. 4, relativo al possesso del requisito di professionalità.
 

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