Chiedi ai nostri consulenti
Compila questo modulo con tutte le informazioni richieste
Uno dei consulenti specializzati ti risponderà il prima possibile
Il portale dedicato agli Intermediari Assicurativi:
notizie dall’IVASS, servizi, guide al RUI, corsi e specializzazioni
Compila questo modulo con tutte le informazioni richieste
Uno dei consulenti specializzati ti risponderà il prima possibile
Il TFR, chiamato nel gergo comune liquidazione, è valido anche per gli Intermediari Assicurativi? In questo articolo ti spieghiamo cos’è il TFR, qual è la sua natura e chi ne ha diritto.
Il trattamento di fine rapporto, generalmente sintetizzato con l’acronimo TFR, è la prestazione economica che spetta al lavoratore dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per un qualsiasi motivo (esempio: licenziamento, dimissioni, raggiungimento dell’età della pensione o termine del contratto con l’azienda).
Il TFR, stabilito dalla Legge 296/2006, art. 1, c. 749, salvo diversa trattazione nei contratti collettivi, è costituito da tutti gli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di un lavoro minimo contrattuale.
Il TFR spetta ai dipendenti sia pubblici che privati, con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Il TFR è maturato automaticamente all’interno della propria azienda, salvo che il lavoratore decida di affidarlo ad un fondo pensione, quello che tecnicamente viene definito previdenza complementare.
Del calcolo delle tasse sul TFR si occupa l’Agenzia delle Entrate che prende in considerazione due pilastri legislativi:
Andiamo a vedere nel dettaglio la questione TFR per gli Intermediari Assicurativi.
L’Intermediario iscritto in sezione A del RUI ha diritto ad un compenso di fine rapporto, simile nella sostanza al TFR che si chiama Indennità di Fine Rapporto.
I criteri di calcolo sono contenuti nell'Accordo Nazionale Agenti, nel rispetto del contratto di collaborazione sottoscritto fra le parti contraenti (agente-impresa di assicurazione preponente).
Per l’Intermediario iscritto in sezione B del RUI, non è prevista alcuna indennità di fine rapporto.
Il Broker, infatti, operando in regime di autonomia e indipendenza, non gode della stabilità del rapporto lavorativo. Le provvigioni guadagnate nel corso degli anni, quindi, non fanno cumulo agli effetti del riconoscimento dell'indennità di fine rapporto.
Il contratto da Intermediario Assicurativo iscritto in sezione E del RUI non è un contratto disciplinato specificamente dalla legge, tanto che rientra nella categoria dei contratti cosiddetti "atipici". Motivo per cui non vi sono regole certe applicabili agli accordi fra Agente/Broker con iscritto in sezione E, se non quelle in tema di contratti in generale.
Ecco perché il trattamento di fine mandato deve essere oggetto di clausola dedicato.
Segnaliamo, infine, per completezza, che alcuni giudici del lavoro, alla luce di determinate condizioni, hanno assimilato il rapporto di collaborazione ad un rapporto di dipendenza con le conseguenti ricadute sul piano dei compensi, pur rimanendo le difficoltà circa la quantificazione.
Quanto tempo bisogna aspettare per una risposta dall'IVASS?
Non riesco a trovarmi nel RUI...
Intermediario in sezione E: come iscriversi inoperativo in sezione A?