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Differenza tra regime di stabilimento e libera prestazione di servizi

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Cosa si intende e qual è la differenza tra le due modalità di esercizio previste per le imprese di assicurazione?

Cosa significa regime di stabilimento (LS)?

Con regime di stabilimento si intende l’esercizio dell’attività distributiva attraverso l'apertura di una sede legale dell’impresa presso un altro Stato membro, diverso da quello di origine.

L’esercizio in regime di stabilimento è una delle due modalità di svolgimento dell’attività distributiva in uno Stato diverso dal proprio, consentite nell’ambito del territorio incluso nello spazio SEE (Spazio Economico Europeo, più ampio rispetto all’Unione Europea perché composto da Stati che non fanno parte ufficialmente dell’Unione, ma che hanno accettato le disposizioni previste per gli Stati membri) e ovviamente nel territorio UE.

Con regime di stabilimento ci riferiamo quindi all’esercizio delle attività delle imprese di assicurazione, così come degli intermediari, con sede legale secondaria in Italia e/o in uno degli negli altri Stati membri UE.

Cosa si intende per regime di libera prestazione di servizi (LPS)?

Lo svolgimento dell’attività distributiva a distanza, ovvero senza avere una sede legale e comunque commerciale (nessun ufficio deve essere presente nel territorio dello stato ospitante) nello Stato ove i propri prodotti vengono distribuiti. A questo riguardo si usa il termine in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS) che nel settore assicurativo indica l’attività d’impresa finalizzata alla distribuzione di prodotti assicurativi a distanza, principalmente tramite sito internet o call center o tramite anche collaboratori (ovvero persone fisiche) che però non hanno una sede stabile/ufficio sul territorio dello stato ospitante.

Queste due modalità di attività distributiva possono operare grazie all'autorizzazione rilasciata dalla propria autorità di vigilanza che si qualifica come Licenza unica in quanto riconosciuta anche dalle Autorità di vigilanza degli altri Stati UE. Prova ne è il fatto che non è necessaria una nuova autorizzazione ma è sufficiente una comunicazione fra autorità di vigilanza per essere abilitati ad esercitare l'attività di impresa di assicurazione.

Questo riconoscimento reciproco non c’è nei confronti di imprese non comunitarie e quindi extra UE e fuori dallo spazio SEE. Quest'ultime per esercitare in Italia devono necessariamente essere autorizzate dalla nostra autorità di vigilanza e seguire tutto l’iter stabilito autorizzativo, come se fossero nuove imprese di assicurazione.

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