Come iscriversi alla sezione C del RUI? Questo articolo fornisce dettagli su come effettuare l'iscrizione e offre molte altre informazioni relative a questa sezione, inclusi i passaggi di sezione, gli obblighi e le procedure per interrompere il rapporto di collaborazione.
Iscrizione al RUI IVASS sezione C
Indice articolo:
- Requisiti e modalità di iscrizione;
- Gli adempimenti;
- Passaggio di sezione;
- Interruzione del rapporto di collaborazione.
Sezione C del RUI: i requisiti e la modalità di iscrizione
Per procedere all'iscrizione nella sezione C, è necessario possedere questi requisiti.
Per persone fisiche:
- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
Per procedere all'iscrizione alla sezione, l’impresa di assicurazione, che intende avvalersi del Produttore Diretto, deve presentare all’IVASS apposita domanda mediante il nuovo portale RUI, qui trovi tutta le regole generali per utilizzarlo.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, l'impresa attesta di avere provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
Gli adempimenti annuali dell'Intermediario Assicurativo iscritto sez. C del RUI
Il Produttore Diretto iscritto nella sezione C annualmente deve provvedere al pagamento del Contributo di Vigilanza.
Clicca qui scoprire le modalità e l'importo
Sezione C RUI: passaggio di sezione
L'iscritto nella sezione C del Registro IVASS, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, può richiedere di effettuare il passaggio tramite il nuovo portale RUI, qui trovi tutta le regole generali per utilizzarlo.
Sezione C RUI: interruzione rapporto di collaborazione
Nei casi di interruzione del rapporto di collaborazione, le imprese sono tenute a comunicarlo all’IVASS, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’interruzione, mediante lil nuovo portale RUI, qui trovi tutta le regole generali per utilizzarlo.





