Il Codice delle assicurazioni private e il Regolamento IVASS 40/2018 individuano una serie di obblighi che si riferiscono all'attività di intermediazione personale e diretta, esclusa l'attività di intermediazione a distanza, per la quale valgono solo alcune regole delle seguenti elencate.
Le Regole di Comportamento degli Intermediari Assicurativi
Quali sono gli obblighi e le regole di comportamento che gli Intermediari Assicurativi delle sezione devono rispettare?
Le Secondo l'art. 52 del Regolamento 40/2018, i soggetti che devono seguire le regole di comportamento sono:
i) gli Intermediari assicurativi iscritti nella sezione A-B-C-D-E- F del RUI;
ii) gli addetti operanti all'interno del locali iscritti al RUI, salvo che per l'obbligo di separazione patrimoniale e l'obbligo di conservazione della documentazione.
iii) le imprese di assicurazione e riassicurazione e relativi dipendenti.
L'attività di Intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del Codice Civile.
Nello svolgimento delle attività, secondo l'articolo 54, gli Intermediari devono:
- comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
- acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
- fornire ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, in modo corretto, chiaro, non fuorviante, imparziale e completo.
Riservatezza
I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione.
Incasso premi
I distributori non possono ricevere denaro contante in pagamento di premi assicurativi:
- nel ramo vita, qualunque sia l’importo del premio;
- nei rami danni diversi dalla RC Auto, per importi di premio che eccedano i 750,00 euro annui per ciascun contratto.
Il divieto non opera per il ramo RC Auto e per le garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la RC Auto. Per tali garanzie (principali e accessorie) il limite di accettazione del contante da parte del distributore coincide pertanto con le soglie fissate dalle disposizioni generali antiriciclaggio.