Ogni Intermediario Assicurativo segue un preciso percorso per iscriversi al RUI IVASS, così come ogni Intermediario deve seguire un preciso percorso se per cancellarsi dal Registro IVASS. In questo articolo la procedura corretta da seguire, per tutte le sezioni del RUI.
L'IVASS può cancellare gli Intermediari Assicurativi dal RUI?
La disciplina in materia di Intermediazione assicurativa (art.113 comma 1 CAP e art. 30 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018) stabilisce che l'IVASS può disporre la cancellazione d'ufficio degli Intermediari in diverse ipotesi. In particolare, in vista della corretta gestione del RUI, il caso di mancato esercizio dell'attività per oltre tre anni, senza giustificato motivo.
Si definiscono gli Intermediari inoperativi coloro che:
- Nella sezione A del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale e non sono titolari di almeno un incarico distributivo;
- Nella sezione B del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale;
- Nella sezione D del RUI non sono titolari di almeno un incarico distributivo;
- Nella sezione F del RUI non hanno stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale e non sono titolari di almeno un incarico distributivo.
L'Intermediario delle sezioni A o B del RUI IVASS cancellato non perde il requisito di professionalità e, in qualunque momento, potrà richiedere la reiscrizione nel Registro IVASS, purché in possesso dei requisiti di reiscrizione.
Per questi tipi di procedimenti, dato l'elevato numero dei destinatari, non sono comunicati personalmente agli interessati, ma resi noti tramite la pubblicazione nella presente sezione. In più, l'avviso relativo al procedimento medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, e su un quotidiano a tiratura nazionale.
Nei procedimenti conclusi, sul sito ufficiale IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - è possibile accedere agli elenchi degli Intermediari cancellati dal RUI. (Clicca qui per accedere alla sezione riservata)
Come cancellarsi dal RUI IVASS?
Una volta spiegato come l'IVASS può cancellarti dal RUI, passiamo, invece, alla possibilità in cui tu voglia cancellarti dal RUI IVASS.
Ogni sezione deve seguire un procedimento diverso:
Intermediario Assicurativo sezione A: cancellazione dal RUI
La cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi può avvenire su richiesta dell'Intermediario.
La richiesta deve essere inviata tramite il nuovo portale RUI, qui trovi le regole generali per utilizzarlo.
L'IVASS può procedere alla cancellazione d'ufficio dell'intermediario, per:
- radiazione o cancellazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice;
- mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, acquisizione dello status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (contratto di responsabilità civile professionale);
- mancato versamento del contributo di vigilanza.
La comunicazione di inoperatività o di cessazione dell’incarico agenziale non comporta la cancellazione automatica dal Registro.
Intermediario Assicurativo sezione B: cancellazione dal RUI
La cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi può avvenire su richiesta dell'Intermediario.
La richiesta deve essere inviata tramite il nuovo portale RUI, qui trovi le regole generali per utilizzarlo.
L'IVASS può procedere alla cancellazione d'ufficio dell'intermediario, per:
- radiazione o cancellazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice;
- mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, acquisizione dello status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (contratto di responsabilità civile professionale);
- mancato versamento del contributo di vigilanza.
N.B. La comunicazione di inoperatività o di cessazione dell’incarico agenziale non comporta la cancellazione automatica dal Registro.
Intermediario Assicurativo sezione C: cancellazione dal RUI
I soggetti che si avvalgono di Intermediari iscritti nella sezione C del RUI, devono inviare la comunicazione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di interruzione, tramite il nuovo portale RUI, qui trovi le regole generali per utilizzarlo.
L’IVASS può procedere alla cancellazione d’ufficio del produttore per:
- radiazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- mancato versamento del contributo di vigilanza;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno).
Intermediario Assicurativo sezione E: cancellazione dal RUI
L'Intermediario Principale iscritto nella sezione A, B, D o F del RUI o nell’Elenco Annesso può decidere di interrompere il rapporto di collaborazione con i soggetti iscritti nella sezione E. In questo caso, l'Intermediario Principale deve comunicare la cessazione all’IVASS entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’interruzione, mediante il nuovo portale RUI, qui trovi le regole generali per utilizzarlo.
L’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio del collaboratore, tra gli altri casi, per:
- adozione del provvedimento sanzionatorio della radiazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
- in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l’attività per conto di altri intermediari.
Nella compilazione della Tabella allegata al modello elettronico PDF utilizzata per comunicare la cessazione del rapporto di collaborazione con un soggetto iscritto nella sezione E, la voce “Revoca giusta causa” deve essere barrata esclusivamente qualora l’intermediario che si intende cancellare abbia violato le norme comportamentali dettate dal D.lgs. n. 209/05 e dai regolamenti di attuazione emanati dall’IVASS.
Intermediario Assicurativo sezione F: cancellazione dal RUI
La cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi può avvenire su richiesta dell'Intermediario.
La richiesta deve essere inviata tramite il nuovo portale RUI, qui trovi le regole generali per utilizzarlo.
L'IVASS può procedere alla cancellazione d'ufficio dell'intermediario, per:
- radiazione o cancellazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice;
- mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, acquisizione dello status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (contratto di responsabilità civile professionale);
- mancato versamento del contributo di vigilanza.
La comunicazione di inoperatività o di cessazione dell’incarico agenziale non comporta la cancellazione automatica dal Registro.





