Reiscrizione al RUI IVASS: le procedure

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L'Intermediario Assicurativo cancellato dal RUI può essere reiscritto nuovamente. In questo articolo tutte le informazioni utili, le email, i moduli e le ore di Formazione Professionale IVASS da svolgere.

Reiscrizione al RUI IVASS: le procedure

L'Intermediario Assicurativo cancellato dal RUI- Registro Unico degli Intermediari Assicurativipuò essere reiscritto.

Ogni Intermediario segue una procedura diversa.

Sezione A e B del RUI IVASS

Sezione C del RUI IVASS

Sezione E del RUI IVASS

Sezione F del RUI IVASS


Reiscrizione Intermediario sezione A e B del RUI IVASS


L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione A del Registro IVASS, cancellato (verifica sul RUI se sei stato cancellato), può richiedere la reiscrizione, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nella richiesta, insieme al modulo, l'Intermediario deve accertare l'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell'imposta del bollo.

Resta valido, ai fini della reiscrizione dell'Intermediario nella sezione A, il requisito di professionalità, fondamentale già nella prima iscrizione, ad eccezione che, la persona fisica, sia stata cancellata in seguito ad un provvedimento sanzionatorio della radiazione.

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Ai fini della reiscrizione, la persona fisica deve aver effettuato un Aggiornamento Professionale:

  • di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
  • pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.

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L’intermediario cancellato dal Registro IVASS per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza o del Fondo di Garanzia (rivolto esclusivamente agli Intermediari iscritti in sezione B del RUI) può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.

L’intermediario cancellato dal RUI-IVASS in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.

I soggetti cancellati dal Registro IVASS in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

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Reiscrizione Intermediario sezione C del RUI IVASS


L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione C del Registro IVASS, cancellato può essere reiscritto su richiesta dell'impresa di assicurazione, mediante il modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente, inviato come allegato PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nella domanda presentata all'IVASS, l'impresa richiedente, attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.

Resta valido, ai fini della reiscrizione dell'Intermediario nella sezione A, il requisito di professionalità, fondamentale già nella prima iscrizione.

L'intermediario iscritto nella sezione C del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:

  • di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
  • pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.

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L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.

L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 114 del Codice.

I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

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Reiscrizione Intermediario sezione E del RUI IVASS


L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione E del Registro IVASS, cancellato, può essere reiscritto su richiesta dell'Intermediario Principale, delle sezioni A, B, D, F, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Della domanda presentata all'IVASS, l'Intermediario attesta di aver accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E, abbiano provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.

L'Intermediario iscritto nella sezione E del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:

  • di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
  • pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.

Scopri i corsi FIAss

L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’'art. 114 del Codice.

I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

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Reiscrizione Intermediario sezione F del RUI IVASS


L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione F del Registro IVASS, cancellato, può richiedere la reiscrizione, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, mediante la compilazione, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo poco prima citato.

Nella richiesta, insieme al modulo, l'Intermediario deve accertare l'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00. e di essere in regola con il pagamento dell'imposta del bollo.

Resta valido, ai fini della reiscrizione dell'Intermediario nella sezione A, il requisito di professionalità, fondamentale già nella prima iscrizione, ad eccezione che, la persona fisica, sia stata cancellata in seguito ad un provvedimento sanzionatorio della radiazione.

L'Intermediario iscritto nella sezione E del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:

  • di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
  • pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.

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L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.

L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.

I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

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