L’IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ha pubblicato un chiarimento sul Provvedimento N.111 del 13 luglio 2021.
Provvedimento IVASS 111/2021: chiarimenti applicativi
Il chiarimento dell’IVASS è in merito all’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Il chiarimento è in merito alle disposizioni di procedura di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi, in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
L’articolo 14, comma 3, lettera c), del Provvedimento IVASS n.111/2021 ha posticipato al 30 novembre 2021 – in via transitoria per il solo anno 2021 – il termine (previsto in via generale al 30 settembre di ciascun anno) entro il quale gli intermediari assicurativi “significativi” sono tenuti a trasmettere all’Istituto le comunicazioni previste dall’articolo 11, comma 4, lettera a), in merito al superamento dei parametri organizzativi e dimensionali che comportano l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, di nominare un titolare della stessa funzione e, eventualmente, di istituire una funzione indipendente di revisione interna esclusivamente in materia di antiriciclaggio.