Il nuovo Provvedimento IVASS n.134/2023 prevede l'uso dell'informatica, come strumento privilegiato per gli scambi informativi e/o documentali nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni, cittadini e professionisti, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.
Il Provvedimento, relativo all’integrazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – “CAD”), integra il Regolamento IVASS n. 40/2018.
Finalità del Provvedimento
Ha l’obiettivo di introdurre sistemi di identificazione dell’operatore più evoluti rispetto alla PEC, rimettendo all’utente la scelta di accesso tra:
- l’identità digitale (SPID);
- la carta nazionale dei servizi (CNS);
- la carta d’identità elettronica (CIE).
L’Istituto, quindi, intende adottare un nuovo applicativo del portale web del RUI che permetta agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso con accesso tramite SPID, CNS e CIE.
Scopri come utilizzare il nuovo portale RUI IVASS
Le nuove modalità saranno indicate nelle istruzioni tecniche e verranno pubblicate sul sito istituzionale.
Un nuovo portale web del RUI
Sul nuovo portale web del RUI alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito - senza peraltro che sussista più l’obbligo di ricorrere alla firma elettronica del documento d’interesse - mentre altre richiederanno ulteriori controlli e validazioni da parte dell’Istituto.
In generale, per la trasmissione di materiali informativi all’Istituto di vigilanza, si dovrà utilizzare il portale dell’Istituto.
Il Provvedimento abroga quindi le disposizioni del Regolamento n.40/2018 che prescrivono l’obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata le istanze e le comunicazioni richieste, introducendo prescrizioni coerenti con la nuova architettura informatica del portale. Anche gli Intermediari, persone fisiche, italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, potranno accedere direttamente al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.
Per le imprese e le società iscritte nel RUI, l’accesso avviene con le stesse modalità sopra richiamate (SPID, CNS o CIE) per il tramite del legale rappresentante o, nel caso di distributori comunitari abilitati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento, tramite il rappresentante della sede secondaria.
È prevista la possibilità di delegare a uno o più soggetti, ivi inclusi i responsabili della distribuzione, l’accesso e la gestione della posizione.
L’Istituto provvederà a rilasciare tramite separate istruzioni applicative le specifiche tecniche per effettuare l’accesso al portale web del RUI, sia da parte dei soggetti già iscritti sia da parte di quelli che intendono effettuare l’iscrizione.
Le informazioni presenti nel Registro saranno rese disponibili, al pubblico, come già accade, in modalità “open data” e scaricabili dal relativo portale web.
Modifiche nei processi di iscrizione e cancellazione dal RUI IVASS
È stato previsto l’inserimento dell’articolo 8-bis, che regola l’accesso al portale web del Registro tramite SPID, CIE, CNS, ma si rinvia la puntuale definizione delle specifiche tecniche a successive istruzioni applicative, che verranno pubblicate sul sito istituzionale.
Le istruzioni applicative dovranno anche includere la possibilità che i legali rappresentanti, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possano delegare uno o più soggetti incaricati.
Anche le regole in tema di iscrizione e cancellazione dal RUI degli Intermediari, saranno modificate per adeguarne il contenuto alle nuove modalità di accesso al portale web.
In particolare, si modifica il Regolamento IVASS n.40/2018, agli articoli seguenti:
- l’articolo 9 del Regolamento n. 40/2018 che prevede la presentazione delle istanze e delle comunicazioni direttamente tramite il portale web del Registro. Di conseguenza sono stati abrogati i commi 2 e 3 che recano l’obbligo di inviarle tramite posta elettronica certificata e sono invece inserite le lettere e-bis) e f-bis), per disciplinare la comunicazione tramite portale rispettivamente de:
- il nominativo del responsabile della distribuzione, di cui all’articolo 41, comma 1;
- i domini e i sotto-domini utilizzati per la promozione e il collocamento tramite web dei contratti di assicurazione.
Fase transitoria
L’avvio del nuovo portale web del RUI richiede una fase transitoria per l’acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle imprese e delle società già iscritte, necessari alla successiva gestione degli accessi tramite identità digitali e delle ulteriori istruzioni applicative di dettaglio da parte dell’IVASS, come enunciato.
L’Istituto provvederà, in particolare, a indicare le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati, con una separata comunicazione.
L’accesso al portale IVASS sarà sempre preceduto dall’accreditamento sul portale dei soggetti che intendono effettuare l’iscrizione per la prima volta.
Scopri come utilizzare il nuovo portale RUI IVASS
Interoperabilità transfrontaliera fra sistemi di identità digitali (eID) negli Stati membri dell’UE
Allo stato attuale, non risulta ancora implementato il c.d. nodo eIDAS.
Parliamo del Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale) che ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.
Il Regolamento eIDAS fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.
Il Regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno consente l’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) e la circolarità delle eID negli Stati membri dell’Unione Europea. Conseguentemente, l’identità digitale riconosciuta da uno Stato membro potrà essere utilizzata per accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione o di privati negli altri Stati membri della Unione Europea, ad esempio, da un intermediario estero che intenda iscriversi al Registro sulla base di un titolo abilitativo valido in un altro Stato membro e che abbia trasferito la propria residenza in Italia.
Leggi anche:
Guida per scaricare il modulo PDF IVASS per le comunicazioni IVASS
Guida dell'Intermediario Assicurativo: tutte le sezioni del RUI
Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018





